La cittadinanza: Come si acquisisce?

La cittadinanza italiana si acquisisce in base alla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (documento pdf  allegato):

  1. per nascita da padre o madre italiani (iure sanguinis, art. 1), ovunque essa avvenga, anche per generazioni successive alla prima (purché gli ascendenti diretti non abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana), con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell’interno K28 del 1991 (documento pdf allegato). Riconoscimento della cittadinanza per discendenza da madre italiana. Sono compresi tutti i figli di sangue (nati dal matrimonio o successivamente legittimati, oppure fuori dal matrimonio), e i figli adottivi (per effetto del decreto di adozione emesso dall’autorità giudiziaria);
  2. per nascita in Italia (iure soli, art. 1) da genitori ignoti o se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello stato di appartenenza; inoltre lo straniero (maggiorenne) nato in Italia può ottenere la cittadinanza dopo tre anni di residenza;
  3. per matrimonio (iuris communicatio, art. 5) con cittadino/a italiano/a, dopo sei mesi di residenza in Italia o tre anni all’estero;
    IMPORTANTE: hanno acquisito automaticamente la cittadinanza italiana le donne che hanno sposato cittadini italiani prima del 27 aprile 1983. Fino a tale data era infatti in vigore l'articolo 10 della legge 13 giugno 1912 n. 555, secondo il quale la donna straniera che contraeva matrimonio con un cittadino italiano acquisiva la cittadinanza italiana e la conservava anche dopo la morte del marito .
  4. per naturalizzazione (o concessione, artt. 4 e 9) nei seguenti casi:
    • straniero di cui un genitore o un/a nonno/a sia stato cittadino italiano (i.e. prima della sua nascita), dopo tre anni di residenza in Italia, oppure a seguito di servizio militare o svolgimento di pubblico servizio presso lo Stato italiano;
    • straniero che presti servizio alle dipendenze dello Stato per almeno cinque anni;
    • cittadino dell’Unione Europea, dopo quattro anni di residenza in Italia;
    • straniero che risiede in Italia per almeno dieci anni.
  5. per elezione, in base ai trattati firmati dall’Italia in seguito ai conflitti bellici, con riguardo alle popolazioni di lingua ed etnia italiana provenienti dai territori ceduti e nelle colonie in Africa e nell’Egeo, fra i quali:
    • Trattato di Saint Germain-en-Laye del 10 settembre 1919 con l’Austria;
    • Trattato di Parigi firmato il 10 febbraio 1947 con le Potenze alleate;
    • Trattato di Osimo del 10 novembre 1975.

La legge riconosce il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana a coloro che si trovano nella situazione considerata in questi trattati e ai loro discendenti.

  • Per i discendenti dei cittadini italiani che erano residenti nei territori italiani ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 (art. 19) e del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975 (articoli 17bis e 17 ter della legge n. 91/1992).

Invece per i discendenti degli emigrati dal Trentino e dagli altri territori dell’Impero Austro-Ungarico prima del 16 luglio 1920, c'è stata la possibilità di riacquistare la cittadinanza italiana soltanto nel periodo dal 2000 al 2010 con la Legge 379/2000 (documento pdf allegato ). Ad oggi non è più possibile richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.

 

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