La cittadinanza: Come si perde?

I cittadini italiani possono perdere la cittadinanza

  1. Per manifestazione di volontà (rinuncia), se acquistano la cittadinanza di un altro Stato (articoli 11, 14, 3 c. 4 legge 91/1992);
  2. per legge, in base alla Convenzione di Strasburgo sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima del 6 maggio 1963, per coloro che acquisiscano la cittadinanza dei seguenti stati: Austria, Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Norvegia, Svezia e, a certe condizioni, Francia e Paesi Bassi. La perdita della cittadinanza avviene anche per i figli minori, nel caso in cui entrambi i genitori rinunciassero;
  3. per sanzione, in caso di disobbedienza all’ordine dello Stato italiano di abbandonare un impiego pubblico, una carica o il servizio militare presso uno Stato straniero (art. 12 legge 91/1992).

Non hanno perso la cittadinanza italiana i figli degli emigrati italiani, nati all’estero fra il 27 aprile 1965 e il 17 maggio 1967, che non hanno fatto una scelta espressa per la cittadinanza italiana nel periodo di transizione fra il vecchio ordinamento e il nuovo, entro il 17 maggio 1986, come disposto dall’art. 5, legge n° 123 21 aprile 1983. Vedi a proposito l'approfondimento: La doppia cittadinanza.

  

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