Residenti all'estero


Il diritto di voto degli elettori residenti all'estero è previsto e disciplinato dalla norma di attuazione
emanata con d.P.R. n. 50 del 1973 (articolo 4), nel testo modificato dal d.lgs. n. 309 del 2002.
Il diritto di voto è riconosciuto ai cittadini residenti all'estero che, alla data di emigrazione, erano
in possesso dei requisiti per l'esercizio del voto.

Tale diritto si estende inoltre:


• ai figli nati all'estero da genitore cittadino italiano ivi residente e ai figli minori che hanno
seguito il genitore cittadino italiano trasferitosi all'estero;

• al coniuge straniero che ha acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio.
Gli elettori residenti all'estero non possono votare nel paese estero di residenza, ma unicamente nel
comune nella cui anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) sono iscritti, il quale avrà
precedentemente provveduto ad inviare all'elettore la "cartolina- avviso".

Ai cittadini residenti all'estero per motivi di lavoro che rimpatriano per votare è riconosciuto un
sussidio a titolo di rimborso delle spese di viaggio a carico della Provincia autonoma di Trento.

Per le elezioni provinciali del 22 ottobre 2023 il sussidio a titolo assistenziale è pari a:

a) Euro 77,46 se provenienti da Austria (limitatamente a Tirolo e Vorarlberg), Liechtenstein,
Svizzera;
b) Euro 103,29 se provenienti da Austria (escluso Tirolo e Vorarlberg) e Germania (limitatamente a
Baviera e Baden-Württemberg);
c) Euro 154,93 se provenienti da altri Paesi dell'area europea, compresa la Germania (esclusi
Baviera e Baden-Württemberg), ad eccezione di Finlandia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Norvegia,
Svezia;
d) Euro 206,58 se provenienti da Finlandia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svezia;
e) 50 per cento delle spese di viaggio in nave, treno ed aereo se provenienti da Paesi extraeuropei;
f) 50 per cento delle spese di viaggio in aereo se residenti all’estero in paese europeo e provenienti
da località distanti almeno 500 Km da Trento. Tali elettori possono scegliere tale tipologia di
rimborso in alternativa ai sussidi in quota fissa spettanti ai sensi delle lettere da a) a d).

Gli elettori residenti all’estero in Paese europeo in località che distino almeno 500 chilometri
da Trento e che optino per il rimborso del 50 per cento delle spese di viaggio, nonché gli
elettori provenienti da Paesi extraeuropei, hanno titolo al rimborso del costo del biglietto di
viaggio nella misura indicata se è documentato che il biglietto è riferito alla classe turistica per
il trasporto aereo e alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo, o comunque
alla classe economica.

Per avere il diritto a riscuotere il sussidio gli elettori:


1. devono risiedere all’estero per motivi di lavoro e rientrare in una delle seguenti categorie:


• lavoratori dipendenti, autonomi o che svolgono un'attività libero-professionale;
• pensionati con pensione maturata, almeno parzialmente, con attività lavorativa svolta
all'estero;
• coniugi e figli iscritti nelle liste elettorali in un Comune della Regione e che siano a carico
dei cittadini di cui sopra;


2. devono rispettare i seguenti termini temporali di presenza in Trentino:


• il rimpatrio deve essere avvenuto a partire dal 23 settembre 2023;
• la partenza dal Trentino non può avvenire oltre il 6 dicembre 2023;
• la permanenza in Trentino non può comunque superare:

a) 30 giorni per gli elettori provenienti da Paesi europei;
b) 60 giorni per gli elettori provenienti da Paesi extraeuropei.

Il sussidio verrà corrisposto presso il Comune esclusivamente nei giorni 22, 23 e 24 ottobre 2023,
su presentazione della tessera elettorale personale munita del bollo della sezione elettorale presso la
quale è stato espresso il voto e, per coloro che possono ottenere il rimborso delle spese di viaggio,
dei relativi biglietti, documentando altresì la classe del mezzo di trasporto utilizzato.

Fonte: Provincia Autonoma di Trento

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