Capitolo I – Costituzione e finalità
Articolo 1 – Denominazione, sede e durata
È costituita ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo Settore”) e, in quanto compatibile, del Codice Civile, l’Associazione riconosciuta denominata “Associazione Trentini nel mondo ETS”, di seguito indicata anche come “Associazione”.
L’Associazione continua l’attività svolta dall’Associazione Trentini nel mondo costituita il 10.11.1957 con rogito notarile nr. 13290 del notaio Riccardo Marchesoni.
L’Associazione ha sede legale nel comune di Trento; l’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Trento è disposta con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria.
Essa opera in Italia e all’estero e potrà istituire là dove necessario delle sedi operative o secondarie tramite delibera del Consiglio Direttivo.
L’Associazione ha durata illimitata.
Articolo 2 – Utilizzo nella denominazione dell’acronimo ETS
A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, la denominazione sociale verrà automaticamente integrata con l’acronimo “ETS”. Pertanto, dal momento dell’iscrizione nel RUNTS la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Associazione Trentini nel mondo ETS”
L’Associazione utilizzerà la denominazione “Associazione Trentini nel mondo ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Articolo 3 – Principi e finalità
L’Associazione Trentini nel mondo è un’Associazione senza fini di lucro, apartitica e aconfessionale, che si ispira ai principi costituzionali della democrazia, del pluralismo, della solidarietà, della sussidiarietà e della partecipazione sociale, ed assume come proprio riferimento identitario ed operativo la Costituzione italiana, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e la Carta dei Valori del Volontariato.
L’Associazione opera nello spirito e secondo le finalità del decreto Legislativo 117/2017 e delle Leggi Provinciali 12/2000; 8/1992; della Legge Regionale 10/1988 e della legge nazionale 49/1987 e delle successive integrazioni e modifiche.
L’Associazione persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, avendo come obbiettivo l’aggregazione e assistenza per Trentini e Italiani residenti all’estero o per i Trentini residenti in altre regioni d’Italia, i loro discendenti, gli ex emigrati. L’Associazione è anche strumento di supporto per gli enti e le istituzioni che desiderino avviare o mantenere rapporti che coinvolgano i trentini o gli italiani all’estero e per le collettività, gli enti e le istituzioni estere che desiderino avviare o mantenere rapporti con collettività, enti o istituzioni in Trentino.
L’Associazione si prefigge di riunire in una grande unica e solidale comunità trentina tutti i Trentini e quanti ne condividono finalità e valori indipendentemente dal luogo di abituale residenza.
Articolo 4 – Attività
L’Associazione svolge in via prevalente attività di interesse generale come disposto dall’art.5 del Codice del Terzo settore a beneficio della collettività con particolare riguardo alle necessità dei Trentini e degli Italiani residenti all’estero, dei discendenti degli emigrati trentini con o senza cittadinanza italiana, dei loro familiari, degli ex emigrati.
Le attività di interesse generale svolte in via principale dall’Associazione sono:
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Organizzazione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125;
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza, della difesa non armata;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
L’Associazione può inoltre svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. Il carattere secondario e strumentale di dette attività viene menzionato nel bilancio dell’Associazione.
Per poter perseguire pienamente le finalità istituzionali l’Associazione può dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato, comprese entità decentrate in Italia e all’Estero.
Capitolo II – Norme sul rapporto associativo e sull’attività di volontariato
Articolo 5 – Norme sull’ordinamento interno
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono concorrervi.
Articolo 6 – Soci
Sono ammessi come associati le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del terzo settore che rispettino i diritti e le libertà fondamentali dell’individuo, che siano contrari ad ogni forma di discriminazione secondo quanto stabilito dalla normativa per come interpretata dalla giurisprudenza e che intendano collaborare al raggiungimento delle finalità sociali definite nel presente statuto.
Possono aderire all’Associazione come enti sostenitori senza diritto di voto tutti gli enti pubblici e privati che condividono lo spirito e gli scopi dell’Associazione e desiderano collaborare alla loro realizzazione. Tra questi hanno il titolo di “Enti Fondatori” quelli che nel 1957 hanno costituito l’Associazione Trentini nel mondo o che di questi hanno raccolto l’esperienza, e cioè la Sezione Provinciale di Trento delle Associazioni Cristiane del Lavoratori Italiani (ACLI), il Comitato Provinciale di Trento della Democrazia Cristiana, la Charitas Tridentina. Sono enti equiparati ai fondatori la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento, la Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, la Federazione Trentina della Cooperazione. I rappresentanti degli Enti Sostenitori possono intervenire all’Assemblea dei soci con diritto di parola, gli interventi saranno riportati nel verbale delle Assemblee.
Possono aderire all’Associazione i Circoli Trentini, gli enti e le associazioni con sede all’estero che condividono spirito e finalità dell’associazione e ne affiancano in qualsiasi modo l’attività, e aderiscono all’associazione nelle modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento. I soci esteri devono essere organismi che operano nei rispettivi paesi di residenza senza scopo di lucro e rispettare i principi di democraticità, uguaglianza di trattamento e non discriminazione.
Articolo 7 – Titoli d’onore
Il Consiglio Direttivo può conferire il titolo di “Trentino nel mondo benemerito” a persone che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal consiglio di amministrazione o che hanno acquisito particolari meriti nei confronti dell’Associazione, dei i Circoli Trentini o delle collettività trentine all’estero. I benemeriti non hanno diritto di voto e non versano la quota sociale. La qualifica di “Trentino nel mondo benemerito” è vitalizia, i benemeriti sono iscritti nell’Albo dei Benemeriti dell’Associazione e hanno diritto a ricevere gratuitamente il mensile dell’Associazione e di essere informati sulle iniziative e attività dell’Associazione avendo facoltà di partecipare alle stesse condizioni dei soci ordinari.
Sono “Trentino nel mondo ad honorem” gli enti e le persone che la Giunta ritenga meritevoli di riconoscimento per i risultati ottenuti nella propria vita professionale e in qualunque altro campo dell’attività umana e che dimostrino particolare affezione o vicinanza all’Associazione, ai Circoli Trentini o alle collettività trentine all’estero. I “Trentini nel mondo ad honorem” non hanno diritto di voto e non versano la quota sociale, sono informati sulle iniziative e attività dell’Associazione.
Articolo 8 – Ammissione dei soci
Chiunque intenda aderire all’associazione deve presentare domanda scritta e motivata indirizzata al consiglio di amministrazione, dichiarare di accettare le norme dello Statuto, versare la quota di ammissione e la quota annuale deliberate dal Consiglio Direttivo.
In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.
L’ammissione di nuovi soci spetta al Consiglio Direttivo e l’eventuale diniego deve essere motivato ed è appellabile in Assemblea.
Il rapporto sociale è validamente costituito ad ogni effetto, previa ammissione ai sensi del comma precedente.
Articolo 9 – Diritti e doveri dei soci
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Tutti i soci devono contribuire al raggiungimento dello scopo sociale, rispettare quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti e versare la quota annuale.
Tutti i soci di maggiore età e in regola con il pagamento delle quote hanno diritto di voto e possono concorrere alle cariche sociali secondo quanto disposto dal regolamento. I soci hanno diritto di visionare i libri sociali e di farne copia nei modi e alle condizioni previste nel Regolamento.
Articolo 10 - Decadenza, recesso, esclusione
Qualsiasi socio può esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A/R al Consiglio di amministrazione, il recesso ha validità a partire dalla data del perfezionamento della notifica.
La decadenza può avvenire per morte o per morosità. La decadenza per morosità avviene qualora il socio non versi la quota annuale nei termini previsti dal regolamento. La decadenza è automatica e non necessita di comunicazione da parte dell’Associazione.
L’esclusione può essere deliberata per indegnità e in tutti i casi in cui un socio danneggi o comunque compia atti idonei a danneggiare, il buon nome o l’attività dell’Associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il parere non vincolante da parte del Collegio dei Probiviri. Il socio escluso può appellarsi all’Assemblea.
Capitolo III – Organi
Articolo 11 – Gli organi
Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- La Giunta;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Probiviri;
- L’Organo di Controllo.
Tutte le cariche sono elettive e, salvo l’Organo di controllo, gratuite.
Tutti i soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo, l’Associazione promuove la partecipazione libera e democratica dei soci. Le modalità per l’elezione delle cariche sociali sono stabilite dal Consiglio Direttivo attraverso un apposito regolamento da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Capitolo IV – L’Assemblea
Articolo 12 – Composizione dell’Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione e si compone di tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale. Hanno diritto di voto in Assemblea solamente i soci con almeno tre mesi di anzianità associativa.
Ciascun socio ha diritto ad un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro socio munito di delega. È ammessa una sola delega per socio.
Gli enti e i Circoli Trentini partecipano all’assemblea tramite il Presidente o un suo delegato. A condizione che vi siano le condizioni tecniche per l’effettivo esercizio dei diritti di partecipazione e di voto, sono ammesse la partecipazione all’Assemblea in videoconferenza e il voto per corrispondenza. Le condizioni e le modalità della partecipazione sono definite nel Regolamento attuativo dello Statuto.
All’Assemblea partecipano, in qualità di invitati e senza diritto di voto anche i rappresentanti degli Enti fondatori, i Soci Benemeriti, i Soci ad honorem ed il personale dell’Associazione.
Articolo 13 – Compiti dell’Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria deve:
- discutere e approvare il bilancio o rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare il bilancio sociale qualora sia previsto per legge;
- eleggere e revocare i componenti degli organi sociali;
- discutere e approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
- deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
- discutere e decidere su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
Articolo 14 – Compiti e quorum per Assemblea Straordinaria
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sull’apertura e chiusura delle filiali estere, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l’Assemblea è valida con la presenza di almeno un quinto dei soci e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Articolo 15 – Convocazione
L’Assemblea è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo e, se previsto dalla legge, del bilancio sociale; è inoltre convocata tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri o quando ne faccia domanda motivata almeno un terzo dei soci.
La convocazione deve essere comunicata ai soci almeno otto giorni prima della data della riunione con uno dei seguenti mezzi: lettera, email o altro strumento tecnologico a ciò abilitato. Viene inoltre affissa presso la sede sociale negli otto giorni precedenti l’adunanza. La convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione
Articolo 16 – Funzionamento
Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto. Se il numero dei candidati alle cariche sociali è uguale al numero di posizioni da coprire si può procedere all’elezione per acclamazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro socio indicato in sede di riunione assembleare.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal direttore o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è conservato nella sede dell’Associazione. Ove obbligatorio per legge il verbale verrà redatto da un notaio.
Capitolo V - Il Consiglio Direttivo
Articolo 17 - Composizione e durata in carica
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ordinaria tra i soci ed è composto da un numero di membri che può variare da undici a tredici, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi.
I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di socio.
Articolo 18 – Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo indirizza l’attività dell’Associazione sulla base degli orientamenti generali espressi dall’Assemblea. Spetta in particolare al Consiglio Direttivo:
- ammettere nuovi soci;
- fissare la quota di adesione all’Associazione e i contributi annuali;
- deliberare la convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria;
- eleggere nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e gli altri componenti della Giunta;
- impostare ed approvare il bilancio preventivo;
- impostare il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
- stabilire il limite massimo degli impegni passivi che la Giunta Esecutiva è autorizzata a contrarre per conto dell’Associazione;
- approvare il programma annuale di attività;
- predisporre regolamenti sul funzionamento dell’Associazione;
- nominare i Trentini Benemeriti;
- deliberare l’esclusione dei soci nei casi previsti dall’art.10;
- sancire, nei casi previsti dal regolamento e con l’approvazione del Collegio dei Probiviri, la decadenza dalla qualità di consigliere in caso di assenza prolungata o di mancata partecipazione alla vita associativa;
- deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.
Articolo 19 - Convocazione
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte all’anno e, in ogni caso, ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dall’Organo di Controllo.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto, per lettera, email o altro strumento tecnologico a ciò abilitato, il quale deve pervenire ai consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con indicazione del luogo, dell’ora e degli argomenti all’ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.
Articolo 20 - Funzionamento
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro membro del Consiglio nominato tra i presenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede l’adunanza. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
Sono ammesse le riunioni in video conferenza secondo le disposizioni definite da un apposito regolamento.
Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal verbalizzante, il quale va poi conservato nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo.
Articolo 21 - Sostituzione dei consiglieri
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, un consigliere decada o rinunci all’incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirlo chiamando il primo dei candidati non eletti dall’Assemblea.
Qualora non vi fossero candidati non eletti i posti vacanti saranno integrati alla prima assemblea ordinaria successiva.
I consiglieri subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare almeno la metà dei componenti l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l’Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.
Capitolo VI – La Giunta esecutiva
Articolo 22 – Composizione
La Giunta è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre membri se il Consiglio direttivo è composto da undici o dodici membri, quattro membri se il Consiglio direttivo è composto da tredici membri.
Articolo 23 – Compiti della Giunta
La Giunta formula e attua i programmi di attività sulla base degli orientamenti espressi dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, adottando tutte le deliberazioni necessarie per il conseguimento dei fini statutari:
- delibera tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- prende provvedimenti d’urgenza sulle materie di competenza del Consiglio Direttivo che sottoporrà per la rarifica alla prima seduta del Consiglio Direttivo;
- nomina commissioni con funzione consultiva per particolari settori di attività dell’associazione;
- ratifica la costituzione di Delegazioni, Circoli Trentini e loro aggregazioni;
- assume e licenzia il direttore e il personale dipendente.
Articolo 24 – Funzionamento
La Giunta si riunisce, su invito del Presidente, ogni volta si ritenga necessario. Per poter deliberare è necessaria la presenza di almeno tre membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Capitolo VII – Altri organi
Articolo 25 – Il Presidente
Il Presidente dell’Associazione ne ha la legale rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio e ha la firma sociale; comunica la convocazione dell’Assemblea e la presiede; convoca il Consiglio Direttivo e la Giunta e ne dirige discussioni e votazioni; firma i verbali delle adunanze degli organi; firma tutti gli atti che possono portare impegni per l’Associazione; prende provvedimenti d’urgenza che sottopone a ratifica alla prima seduta della Giunta o del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o impedimento ne assume le funzioni il Vice Presidente.
Articolo 26 – Il collegio dei Probiviri
Il collegio dei Probiviri è composto da tre persone, anche estranee all’Associazione, nominate dall’Assemblea ogni tre anni in occasione del rinnovo delle cariche sociali.
Compito del collegio è giudicare ex bono ed aequo, senza formalità di procedura, tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l’Associazione o i suoi organi. Il loro lodo sarà inappellabile.
I componenti del collegio che non siano soci dell’Associazione partecipano, senza diritto di voto, all’Assemblea e alle adunanze del Consiglio Direttivo.
Articolo 27 – L’organo di controllo
L’organo di controllo è formato da tre membri, eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
L’organo di controllo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Esso nomina al proprio interno un Presidente. Il Presidente deve essere iscritto all’albo dei revisori contabili.
L’organo di controllo esercita il controllo contabile e finanziario, e in particolare la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.
È inoltre compito dell’organo di controllo:
- vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore.
L’organo di controllo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo. Ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato.
Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto in apposito Libro.
I membri dell’organo di controllo non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
Capitolo VIII – Il personale
Articolo 28 – Il direttore e il personale
L’Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può avvalersi di una struttura tecnico operativa composta da un Direttore e da personale esecutivo che potranno svolgere tale compito a titolo di volontariato o anche in forma retribuita.
Il Direttore è incaricato della gestione organizzativa, amministrativa e contabile dell’Associazione secondo le indicazioni e le direttive del Consiglio Direttivo e della Giunta. Cura la gestione delle attività avvalendosi della collaborazione del personale retribuito e dei volontari. Partecipa di norma alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta e può ricoprire il ruolo di segretario verbalizzante, non ha diritto di voto.
Il personale partecipa, senza diritto di voto, all’Assemblea dei soci.
Capitolo IX– Patrimonio
Articolo 29 – Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- quote associative e contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi di enti pubblici finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore.
I contributi dei soci sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo.
Articolo 30 - Esercizio sociale
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del bilancio o rendiconto consuntivo, che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Il bilancio o rendiconto consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni socio potrà prenderne visione.
Articolo 31 - Divieto di distribuzione degli utili
Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Capitolo X – Modifiche e scioglimento
Articolo 32 – Modifiche statutarie
Le modifiche al presente Statuto sono consentite esclusivamente con la convocazione di un’Assemblea straordinaria secondo le disposizioni dell’art.11 del presente Statuto.
Articolo 33 – Filiali estere
L’Associazione è costituita con propria filiale riconosciuta nella Repubblica Argentina, nella Repubblica Federale del Brasile, nella Repubblica del Paraguay e nella Repubblica Orientale dell’Uruguay.
Nei Paesi esteri in cui l’Associazione è presente con personalità giuridica e codice fiscale esteri, i beni dell’Associazione sono soggetti alle norme tributarie e amministrative dei singoli paesi. Tali beni sono iscritti nel bilancio dell’Associazione Trentini nel mondo in apposita e separata sezione dell’attivo patrimoniale.
L’apertura di nuove filiali o la chiusura di quelle esistenti è deliberata con voto dell’Assemblea straordinaria.
In caso di chiusura di una singola filiale si applicheranno le normative e le leggi vigenti in ciascuno dei Paesi esteri. In particolare nella Repubblica Argentina, nella Repubblica Federale del Brasile, nella Repubblica del Paraguay e nella Repubblica Orientale dell’Uruguay, il patrimonio locale sarà destinato a scopi benefici tra entità e associazioni affini, riconosciute dall’organismo fiscale competente o sarà destinato alla Nazione, Provincia o Municipio.
È in ogni caso esclusa qualsiasi forma di distribuzione del patrimonio anche detenuto all’estero a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali.
Articolo 34 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.
Articolo 35 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.