I cittadini residenti all’estero – iscritti AIRE -  possono partecipare alle elezioni di Parlamento Italiano, si applicano le disposizioni della Legge 459/2001. L’articolo 4 bis prevede inoltre norme particolari per i cittadini che si trovano all’estero temporaneamente ma che non hanno la residenza anagrafica all’estero (non iscritti AIRE).

In breve gli Italiani residenti all’estero sono iscritti alle liste elettorali e ricevono, in occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento, un’apposita comunicazione da parte del Consolato con le istruzioni e il materiale per votare. Se ci fossero cittadini che, per qualsiasi motivo, non risultassero nelle liste elettorali, questi possono richiedere l’iscrizione presentandosi al Consolato di riferimento almeno 11 giorni prima del voto.

Gli elettori residenti all’estero hanno due opzioni per le elezioni del Parlamento Italiano.

Votare per corrispondenza 

La possibilità di votare per corrispondenza concessa ai cittadini residenti all’estero è stata prevista dalla citata legge 459/2001 ed è stata applicata la prima volta nel referendum del 2003 e nelle elezioni politiche del 2006.

In occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento, ogni elettore riceve un plico con il materiale e le istruzioni per esercitare il diritto di voto. In caso di mancata consegna del plico, bisogna rivolgersi al Consolato di riferimento.

Per rappresentare i cittadini all’estero la legge italiana ha previsto l’istituzione di una apposita circoscrizione elettorale denominata “circoscrizione estero”. La legge prevede che la circoscrizione estero elegga 12 Deputati e 6 Senatori, che vengono suddivisi tra le diverse aree geografiche in proporzione al numero di italiani residenti.

 

Votare in Italia 

In alternativa al voto per corrispondenza è possibile esercitare il proprio voto in Italia, nel comune di registrazione all’AIRE. Per poter votare in Italia è necessario dare comunicazione della propria intenzione prima del voto. La richiesta di votare in Italia va comunicata in forma scritta al proprio Consolato di riferimento nei termini previsti dall’art.4 della legge 459/2001.

Il voto espresso in Italia non concorre all’elezione dei candidati della “circoscrizione estero”, vale invece per l’elezione dei candidati che si presentano nelle liste elettorali di pertinenza del territorio nazionale.

Fatte salve le eccezioni previste all’art. 20 comma 2 della legge 459/2001, non sono previste facilitazioni di viaggio per i residenti all’estero che rientrano in Italia per votare. Si applicano, solamente per lo spostamento all’interno dei confini nazionali, le stesse agevolazioni riservate ai cittadini residenti.