Quando si vive all’estero da più di un anno è obbligatorio trasferire la propria residenza dal proprio comune di residenza in Italia e registrarsi alla cosiddetta “Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero”, abbreviata comunemente in AIRE.

L’AIRE altro non è che la registrazione della residenza estera dei cittadini italiani che sono emigrati, dei nati all’estero o di quelli che hanno acquistato all’estero la cittadinanza italiana.

L’iscrizione all’AIRE ha modalità ed effetti simili al trasferimento di residenza all’interno dei confini nazionali, con alcune significative differenze.

Come fare

La richiesta di iscrizione all’AIRE può essere fatta in via telematica attraverso il portale FAST IT, riservato ai servizi per gli italiani all’estero, oppure rivolgendosi agli uffici consolari competenti per la propria zona di residenza (vedi Consolato). Nei siti web dei diversi consolati sono disponibili normalmente i moduli per presentare la richiesta di iscrizione.

L’iscrizione, la cancellazione e la modifica dei dati della registrazione AIRE è gratuita.

Perché è importante iscriversi

L'iscrizione è un obbligo di legge, quindi iscriversi significa mettersi al riparo da ogni contestazione. Inoltre gli iscritti AIRE possono votare dall’estero per le consultazioni in cui è prevista questa modalità (vedi Voto all’estero), possono fare o rinnovare documenti validi in Italia presso i Consolati di riferimento (vedi Consolato), rendono nota la propria presenza allo Stato Italiano, sia nel caso di emergenze (es. Venezuela o Brexit) sia per promuovere politiche nell’interesse degli italiani all’estero.

Tuttavia la motivazione principale è a fini fiscali: chi non è iscritto all’AIRE è a tutti gli effetti considerato fiscalmente residente in Italia, anche se domiciliato in un paese estero. I cittadini con residenza fiscale in Italia, devono presentare la dichiarazione dei redditi anche in Italia, indipendentemente dal fatto che i redditi siano stati maturati e già tassati all’estero. Chi non lo fa è considerato un evasore e potrebbe essere perseguito dall’Agenzia delle Entrate.

Solo iscrivendosi all’AIRE (condizione necessaria ma non sufficiente) è possibile evitare di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia e si pagheranno le tasse esclusivamente nel Paese ospitante per i redditi percepiti all’estero (vedi Imposte e tasse).

 Perché molti non lo fanno?

Sull'AIRE c'è molta disinformazione, un sovrapporsi di notizie spesso incomplete o errate date da conoscenti, social e siti (anche molto noti) che sembrano attendibili (ma non lo sono).

Molti ad esempio non conoscono le conseguenze fiscali dell’iscrizione AIRE per cui gli effetti negativi dell’iscrizione sono considerati eccessivi rispetto ai vantaggi.

In primo luogo chi si iscrive all’AIRE perde di norma il diritto al Sistema Sanitario Nazionale e non è facile lasciare le certezze dell’accesso ai servizi per la salute ben conosciuti (in primis il proprio medico di base) per appoggiarsi a sistemi con diversi standard e modalità di utilizzo (vedi Assistenza Sanitaria).

Molti poi non sanno in anticipo quanto durerà la permanenza all’estero e lasciano passare molto tempo ritenendo provvisoria la propria condizione di espatriati. L’iscrizione all’AIRE viene vista come un patto vincolante e irrevocabile. In realtà è possibile, sempre gratuitamente, riportare in qualsiasi momento la propria residenza in Italia, cambiare Paese estero di residenza o modificare il proprio recapito senza costi, sempre attraverso il portale o rivolgendosi al Consolato di riferimento o al proprio Comune in Italia in caso di rientro.

Un ulteriore tema è quello della casa. Trasferendo la propria residenza all’estero, la casa posseduta in Italia, quasi sempre, diventa automaticamente seconda casa e viene pertanto tassata maggiormente (IMIS).

Solo di recente lo Stato Italiano ha preso coscienza dei problemi legati alla mancata iscrizione AIRE di molti cittadini residenti all'estero, sia in termini economici (il sistema sanitario è usufruito da più persone di quante lo sostengano) che amministrativi (nelle anagrafi degli altri Paesi risultano più persone di quante siano registrate all'AIRE), e non da meno,  statistici (alcune decisioni vengono fatte in base ai dati), assistenziali e di tutela dei concittadini presenti all’estero.

Politiche di tutela

Un dato importante è la presenza di molti cittadini residenti in una stessa area: sarà più facile far sentire i propri bisogni permettendo di avviare politiche a favore degli Italiani all'estero e avere azioni di tutela.

Per fare un esempio concreto: se in una nazione sono residenti moltissimi italiani, e ci sono violazioni dei diritti, grazie a degli enti preposti si possono fare politiche di tutela. Se però i numeri ufficiali sono minori di quelli effettivi, per lo Stato sarà più difficile attuare politiche o venire in soccorso agli Italiani. 

Semplicemente perché non sa che sono lì. Quando la situazione in Venezuela è precipitata non c’era consapevolezza del numero effettivo di italiani residenti nel Paese, infatti solo un quinto degli Italiani era registrato all’AIRE. Similmente nel Regno Unito, solo dopo il voto sulla Brexit, è emerso un numero consistente di Italiani presenti nel Paese.

I nodi vengono al pettine

Paragonando i dati italiani (AIRE) e i dati dei registri dei residenti delle altre nazioni è possibile vedere un gap enorme tra residenti dichiarati allo Stato Italiano e residenti effettivi. Questo è anche uno dei motivi per cui le istituzioni si sono rese conto tardi che il fenomeno "migratorio" aveva preso una consistenza considerevole. La proporzione mediamente è 1:3 ma in alcuni Stati è di 1:5 (UK) o 1:6 (Germania).
Nel 2015 gli iscritti AIRE in UK erano 13 mila ma secondo il NIN (Anagrafe Britannica) c'erano 50 mila residenti di nazionalità Italiana. L'Italia si è resa conto del problema. 

C'è sempre l'amico/a che sono anni che vive all'estero e non si è mai iscritto/a all'AIRE... ma valuteresti il casco inutile perchè un tuo amico non lo usa e non si è mai schiantato?

 

Link correlati:

     
 FARNESINA     CONSOLATO ON LINE

 

 

 

La legge di bilancio 2024 ha introdotto sanzioni pecuniarie per chi, risiedendo all’estero, non si iscrive all’AIRE. L’accertamento spetta al comune di residenza in Italia il quale è inoltre tenuto a comunicare le variazioni anagrafiche d’ufficio all’Agenzia delle Entrate.

« Art. 11. –

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della presente legge, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro.

La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto for[1]male conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la comunicazione è effettuata o la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall’estero o all’estero entro il termine previsto rispettivamente dall’articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, o dall’articolo 6, commi 1 e 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l’omissione. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
  2. L’autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore. Per il procedimento accertativo e sanzionatorio si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa. 4. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono acquisiti al bilancio del comune che ha irrogato la sanzione.

 

 

Home Indietro