(circolare Min. Interno del 24.12.2001 n. K78)
L’ufficiale dello Stato Civile del Comune in Italia o l’Autorità diplomatica o consolare all’estero riceve la dichiarazione con i documenti allegati e la iscrive nel registro di cittadinanza. Invierà la copia della dichiarazione e dei documenti allegati alla Commissione interministeriale appositamente istituita per valutare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge.
Se la dichiarazione non è completa della documentazione, l’ufficiale dello Stato Civile del Comune o l’Autorità diplomatica o consolare all’estero inviterà il/la dichiarante a presentare la documentazione mancante fissando un termine. L’inizio del procedimento è comunque la data della presentazione della dichiarazione. Decorso il termine prefissato senza che sia stata prodotta la documentazione mancante, l’autorità competente invierà comunque la copia della dichiarazione e dei documenti alla Commissione.
La Commissione esamina le dichiarazioni in ordine cronologico di arrivo e comunica la valutazione all’autorità che le ha inviate (Comuni e rappresentanze diplomatiche o consolari).
Le rappresentanze diplomatiche o consolari comunicheranno l’esito positivo al Comune italiano di ultima residenza dell'interessato o, in mancanza, del comune dove è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio ovvero del comune scelto dall'interessato medesimo, dando notizia dell’avvenuto giuramento (art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3.11.2000).
Ricevuta la comunicazione della Commissione, l’ufficiale dello stato civile trascriverà nei registri di cittadinanza gli atti da cui discende l’acquisto della cittadinanza italiana. Inoltre, iscriverà i dati della persona nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE).
Da questo momento, si potranno richiedere il certificato di cittadinanza e il passaporto italiano.