La cittadinanza: come si riacquisisce?

  1. In modo automatico (senza alcuna manifestazione di volontà), se la persona che ha perso la cittadinanza risiede in Italia per un anno (art. 13, comma 1 lettera d, legge n. 91/1992), o risiede per due anni e dimostra di aver lasciato l’impiego o il servizio militare (per i casi in cui lo Stato italiano ne abbia ordinato l’abbandono, art. 13, c. 1 lettera e);
  2. con una manifestazione di volontà (dichiarazione), dopo aver prestato il servizio militare o un impiego per lo Stato italiano (art. 13, comma 1 lettere a e b);
  3. dichiarando di voler riacquisire la cittadinanza italiana e di stabilire, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza in Italia (per i residenti all’estero, art. 13 comma 1 lettera c). La dichiarazione si può presentare in Italia presso il Comune di residenza, oppure all’estero, presso il Consolato italiano. In quest’ultimo caso, avrà effetto solamente dopo aver registrato la residenza in Italia e dopo che il Comune di residenza in Italia avrà ricevuto la dichiarazione dal Console italiano;
  4. con un'istanza al Comune o al Consolato italiano competente per la zona di residenza, documentando di essere stati cittadini italiani residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 (Trattato di Osimo del 10 novembre 1975), e di non essersi avvalsi della facoltà riconosciuta dall’art. 3 del Trattato di Osimo di trasferire la residenza dalla zona B dell’ex territorio libero di Trieste nel territorio italiano. Tali cittadini hanno perso la cittadinanza italiana in virtù dell'aquisizione volontaria di quella jugoslava (articoli 17bis e 17 ter della legge n. 91/1992).

 

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