Ogni Stato può attribuire la propria cittadinanza in base ai principi che ritiene più opportuni. Per conseguenza, una persona che ha legami con più Stati può essere cittadino di più Stati contemporaneamente. Ad esempio, è cittadina italiana e, allo stesso tempo, statunitense, la persona che nasce da genitori italiani nel territorio degli Stati Uniti. Questo perché lo Stato italiano riconosce come cittadini tutti coloro i quali nascano da genitori italiani indipendentemente dal luogo di nascita, mentre gli Stati Uniti riconoscono automaticamente come loro cittadini i nati sul territorio statunitense.
Dal 16 agosto 1992, con l’entrata in vigore della legge n. 91/1992, chi acquisisce la cittadinanza di uno Stato diverso dall’Italia non perde la cittadinanza italiana, a meno che non vi rinunci espressamente, e a meno che la legge dello stato straniero non preveda l’automatica perdita della cittadinanza italiana. Le eccezioni, sono nel paragrafo La cittadinanza: Come si perde?.
In passato, l'ordinamento italiano era fondato su un principio di sfavore per la doppia cittadinanza.
In alcuni casi, sono state considerate ancora valide da alcuni Consolati e Comuni italiani, si tratta dei casi di figli di emigrati italiani, nati all’estero fra il 27 aprile 1965 e il 17.5.1967 che non hanno fatto una scelta espressa per la cittadinanza italiana nel periodo di transizione fra il vecchio ordinamento e il nuovo, entro il 31 dicembre 1997 (art. 5, legge 21 aprile 1983 n. 123 e art. 17 legge 91/1992). Va ricordato che il Ministero dell’Interno ha chiarito che queste norme non sono più valide e sono state superate dalla nuova legge sulla cittadinanza (Parere del Ministero dell’Interno n. K28.1/1649 del 22 luglio 2002). Perciò le persone che si trovano nella suddetta situazione non hanno perso la cittadinanza italiana e hanno diritto a chiederne il riconoscimento in ogni momento, rivolgendosi al Consolato italiano per la zona in cui risiedono.
La persona con più cittadinanze è sottoposta alle leggi di più Stati contemporaneamente. Ad esempio, il cittadino plurimo può essere obbligato a svolgere il servizio militare in più Stati.
Le leggi di diritto internazionale privato di ciascuno stato determinano quale cittadinanza prevale e, per conseguenza, quale legge applicare nel caso concreto, alla persona che si trova in territorio italiano. In Italia la legge n. 218 del 31 maggio 1995 (documento PDF in allegato) afferma che, se la persona ha più cittadinanze di cui una italiana, prevale quest’ultima, ed è quindi quella che verrà applicata. Se invece la persona ha più cittadinanze, delle quali nessuna italiana, si considera prevalente la cittadinanza dello stato con cui la persona ha il collegamento più stretto (articolo 19), individuato nella legge in modo diverso a seconda della materia.