NOTA BENE: questo articolo fornisce solo indicazioni di carattere generale. Data la complessità della materia, i frequenti cambiamenti e la diversità delle situazioni individuali, si suggerisce caldamente di rivolgersi ad un Patronato o a un Commercialista esperto in rapporti con l’estero.

 

La “residenza fiscale” definisce il luogo in cui si pagano le tasse sui redditi. La residenza fiscale è indipendente dal luogo in cui i redditi sono percepiti.

Per definire la residenza fiscale di un soggetto si fa riferimento al “centro degli interessi vitali“ ossia per il fisco si è residenti dove si hanno la maggior parte degli interessi economici e familiari. Ad esempio: un lavoratore che passa periodi anche significativi di lavoro all’estero, ma che ha moglie, figli, casa, automobile e proprietà in Italia probabilmente ha anche il centro degli interessi vitali in Italia.

Lo Stato Italiano presume che chiunque abbia la residenza anagrafica in Italia sia anche fiscalmente residente in Italia, pertanto chi ha la residenza anagrafica in Italia dovrà dichiarare in Italia anche i redditi percepiti all’estero e versare il dovuto al fisco.

Chi non si iscrive all’AIRE è residente in Italia, il che comporta l’obbligo di pagare le imposte sui redditi in Italia (anche sui redditi prodotti all’estero) facendo la dichiarazione dei redditi e scontando dalle tasse dovute quanto eventualmente già versato all’estero (vedi DOPPIA IMPOSIZIONE).

Con l’iscrizione AIRE, il cittadino italiano dichiara di trasferire la propria residenza all’estero. In questo caso lo Stato italiano presume che anche la residenza fiscale sia trasferita all’estero. Gli iscritti AIRE devono dichiarare solo redditi e proprietà detenuti in Italia. Anche in questo caso si applicherebbero poi le norme sulla doppia imposizione.

 

 

ATTENZIONE! L’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli sull’effettiva corrispondenza tra residenza anagrafica e residenza fiscale.

 

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