I figli adottati durante la minore età acquistano la cittadinanza italiana (art. 567 c.c.; art. 3, comma 1, L. 91/1992) a decorrere dal giorno successivo al deposito o alla pubblicazione del provvedimento di adozione straniero, indipendentemente dal momento della sua trascrizione nei registri di stato civile italiani.
Trattandosi di un acquisto non iure sanguinis ma a titolo derivativo, per effetto dell’adozione, non si applicano ai figli degli adottati le norme per il riconoscimento della cittadinanza dei figli di genitori italiani per nascita. Il D.L. n. 36/2025 e la L. n. 74/2025 stabiliscono che la trasmissione della cittadinanza da parte dell’adottato, che sia titolare anche di un’altra cittadinanza, è consentita soltanto nei casi in cui i figli nascano in Italia oppure, se nati all’estero, quando il genitore abbia risieduto in Italia per almeno due anni consecutivi dopo l’acquisto della cittadinanza (art. 3 bis c. 1 lett. d della L. n. 91/1992).
Il procedimento di acquisto della cittadinanza per l'adottato prevede un'istanza di riconoscimento di effetti al provvedimento straniero di adozione (e conseguente trascrizione del provvedimento e dell’atto di nascita dell’adottato). L'ufficiale dello Stato civile verificherà che il provvedimento di adozione sia compatibile con i principi di ordine pubblico italiani (secondo la normativa italiana all'epoca vigente) e lo trascriverà nei registri di nascita, trascriverà inoltre l’atto di nascita dell’adottato e emetterà un'attestazione di acquisto della cittadinanza italiana (da formulare ad hoc per il caso di specie) ex art. 3, comma 1 legge 241/1990 e 16 c. 8 D.P.R. n. 572/1993, con annotazione a margine dell’atto trascritto dell’adozione e dell’acquisto della stessa cittadinanza.
(v. S. Arena, Lo Stato civile italiano, ottobre 2022, pag. 28, ss.)
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