Trentini nel Mondo https://trentininelmondo.it/component/tags/tag/4 Sun, 28 Apr 2024 11:26:45 +0000 Joomla! - Open Source Content Management it-it Cittadinanza italiana https://trentininelmondo.it/2-uncategorised/44-cittadinanza-italiana-2 https://trentininelmondo.it/2-uncategorised/44-cittadinanza-italiana-2 La cittadinanza è un tema di grande attualità 

Quello della cittadinanza è un tema che ha sempre visto impegnata la Trentini nel mondo: nel corso dei suoi 60 anni di vita sono state numerose le iniziative promosse per rilevare problemi e proporre soluzioni, dalle quali sono derivati anche provvedimenti che hanno contribuito a colmare le carenze legislative esistenti in materia.

In questa sezione gli interessati possono trovare moltissime informazioni come: riferimenti legislativi, norme e decreti, ed essere così costantemente aggiornati su un tema sempre di grande attualità per gli emigrati ed i loro discendenti.
Ai Circoli ed ai soci chiediamo di collaborare, sia segnalando gli argomenti che vorrebbero venissero trattati nei futuri aggiornamenti del sito, sia inviando eventuali notizie e documenti utili da pubblicare.

Alcuni dei testi sono stati redatti dalla consulente legale dell'Associazione, avv. Lara Olivetti.

 

La cittadinanza: che cos’è?

La cittadinanza è la situazione (status) di appartenenza di un individuo ad una collettività nazionale (popolo). In quanto appartenente al popolo, il cittadino è soggetto alle leggi dello Stato.

Ogni stato può attribuire la cittadinanza in base a principi diversi, anche in combinazione fra essi: l’origine da genitori cittadini (ius sanguinis), il luogo di nascita (ius soli) e la manifestazione di volontà.

 

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Cittadinanza italiana Wed, 18 Sep 2019 11:59:28 +0000
Come si acquisisce https://trentininelmondo.it/2-uncategorised/24-come-si-acquista https://trentininelmondo.it/2-uncategorised/24-come-si-acquista La cittadinanza: Come si acquisisce?

La cittadinanza italiana si acquisisce in base alla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (documento pdf  allegato):

  1. per nascita da padre o madre italiani (iure sanguinis, art. 1), ovunque essa avvenga, anche per generazioni successive alla prima (purché gli ascendenti diretti non abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana), con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell’interno K28 del 1991 (documento pdf allegato). Riconoscimento della cittadinanza per discendenza da madre italiana. Sono compresi tutti i figli di sangue (nati dal matrimonio o successivamente legittimati, oppure fuori dal matrimonio), e i figli adottivi (per effetto del decreto di adozione emesso dall’autorità giudiziaria);
  2. per nascita in Italia (iure soli, art. 1) da genitori ignoti o se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello stato di appartenenza; inoltre lo straniero (maggiorenne) nato in Italia può ottenere la cittadinanza dopo tre anni di residenza;
  3. per matrimonio (iuris communicatio, art. 5) con cittadino/a italiano/a, dopo sei mesi di residenza in Italia o tre anni all’estero;
    IMPORTANTE: hanno acquisito automaticamente la cittadinanza italiana le donne che hanno sposato cittadini italiani prima del 27 aprile 1983. Fino a tale data era infatti in vigore l'articolo 10 della legge 13 giugno 1912 n. 555, secondo il quale la donna straniera che contraeva matrimonio con un cittadino italiano acquisiva la cittadinanza italiana e la conservava anche dopo la morte del marito .
  4. per naturalizzazione (o concessione, artt. 4 e 9) nei seguenti casi:
    • straniero di cui un genitore o un/a nonno/a sia stato cittadino italiano (i.e. prima della sua nascita), dopo tre anni di residenza in Italia, oppure a seguito di servizio militare o svolgimento di pubblico servizio presso lo Stato italiano;
    • straniero che presti servizio alle dipendenze dello Stato per almeno cinque anni;
    • cittadino dell’Unione Europea, dopo quattro anni di residenza in Italia;
    • straniero che risiede in Italia per almeno dieci anni.
  5. per elezione, in base ai trattati firmati dall’Italia in seguito ai conflitti bellici, con riguardo alle popolazioni di lingua ed etnia italiana provenienti dai territori ceduti e nelle colonie in Africa e nell’Egeo, fra i quali:
    • Trattato di Saint Germain-en-Laye del 10 settembre 1919 con l’Austria;
    • Trattato di Parigi firmato il 10 febbraio 1947 con le Potenze alleate;
    • Trattato di Osimo del 10 novembre 1975.

La legge riconosce il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana a coloro che si trovano nella situazione considerata in questi trattati e ai loro discendenti.

  • Per i discendenti dei cittadini italiani che erano residenti nei territori italiani ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 (art. 19) e del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975 (articoli 17bis e 17 ter della legge n. 91/1992).

Invece per i discendenti degli emigrati dal Trentino e dagli altri territori dell’Impero Austro-Ungarico prima del 16 luglio 1920, c'è stata la possibilità di riacquistare la cittadinanza italiana soltanto nel periodo dal 2000 al 2010 con la Legge 379/2000 (documento pdf allegato ). Ad oggi non è più possibile richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.

 

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Come si acquisisce Mon, 04 Mar 2019 09:28:38 +0000
Come si perde https://trentininelmondo.it/2-uncategorised/25-come-si-perde https://trentininelmondo.it/2-uncategorised/25-come-si-perde La cittadinanza: Come si perde?

I cittadini italiani possono perdere la cittadinanza

  1. Per manifestazione di volontà (rinuncia), se acquistano la cittadinanza di un altro Stato (articoli 11, 14, 3 c. 4 legge 91/1992);
  2. per legge, in base alla Convenzione di Strasburgo sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima del 6 maggio 1963, per coloro che acquisiscano la cittadinanza dei seguenti stati: Austria, Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Norvegia, Svezia e, a certe condizioni, Francia e Paesi Bassi. La perdita della cittadinanza avviene anche per i figli minori, nel caso in cui entrambi i genitori rinunciassero;
  3. per sanzione, in caso di disobbedienza all’ordine dello Stato italiano di abbandonare un impiego pubblico, una carica o il servizio militare presso uno Stato straniero (art. 12 legge 91/1992).

Non hanno perso la cittadinanza italiana i figli degli emigrati italiani, nati all’estero fra il 27 aprile 1965 e il 17 maggio 1967, che non hanno fatto una scelta espressa per la cittadinanza italiana nel periodo di transizione fra il vecchio ordinamento e il nuovo, entro il 17 maggio 1986, come disposto dall’art. 5, legge n° 123 21 aprile 1983. Vedi a proposito l'approfondimento: La doppia cittadinanza.

  

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Come si perde Mon, 04 Mar 2019 09:29:02 +0000
Come si riacquisisce https://trentininelmondo.it/2-uncategorised/26-come-si-riacquista https://trentininelmondo.it/2-uncategorised/26-come-si-riacquista La cittadinanza: come si riacquisisce?

  1. In modo automatico (senza alcuna manifestazione di volontà), se la persona che ha perso la cittadinanza risiede in Italia per un anno (art. 13, comma 1 lettera d, legge n. 91/1992), o risiede per due anni e dimostra di aver lasciato l’impiego o il servizio militare (per i casi in cui lo Stato italiano ne abbia ordinato l’abbandono, art. 13, c. 1 lettera e);
  2. con una manifestazione di volontà (dichiarazione), dopo aver prestato il servizio militare o un impiego per lo Stato italiano (art. 13, comma 1 lettere a e b);
  3. dichiarando di voler riacquisire la cittadinanza italiana e di stabilire, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza in Italia (per i residenti all’estero, art. 13 comma 1 lettera c). La dichiarazione si può presentare in Italia presso il Comune di residenza, oppure all’estero, presso il Consolato italiano. In quest’ultimo caso, avrà effetto solamente dopo aver registrato la residenza in Italia e dopo che il Comune di residenza in Italia avrà ricevuto la dichiarazione dal Console italiano;
  4. con un'istanza al Comune o al Consolato italiano competente per la zona di residenza, documentando di essere stati cittadini italiani residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 (Trattato di Osimo del 10 novembre 1975), e di non essersi avvalsi della facoltà riconosciuta dall’art. 3 del Trattato di Osimo di trasferire la residenza dalla zona B dell’ex territorio libero di Trieste nel territorio italiano. Tali cittadini hanno perso la cittadinanza italiana in virtù dell'aquisizione volontaria di quella jugoslava (articoli 17bis e 17 ter della legge n. 91/1992).

 

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Come si riacquisisce Mon, 04 Mar 2019 09:29:27 +0000
Documenti che provavano di avere i requisiti previsti dalla legge 14 dicembre 2000 n. 379 https://trentininelmondo.it/2-uncategorised/132-documenti-che-provavano-di-avere-i-requisiti-previsti-dalla-legge-14-dicembre-2000-n-379 https://trentininelmondo.it/2-uncategorised/132-documenti-che-provavano-di-avere-i-requisiti-previsti-dalla-legge-14-dicembre-2000-n-379
 
In base alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell’Interno prot. n.K78 del 24.12.2001 e dalla prassi dei moltissimi procedimenti ai quali l’Associazione Trentini nel Mondo presta assistenza dal 2001, possiamo indicare che i documenti sono i seguenti:
  1. atto di nascita dell’avo emigrato, su modello internazionale;
  2. estratti degli atti di nascita dei discendenti in linea retta, con indicazione dei dati della madre e del padre e dei figli del/la dichiarante, se minori e con lui/lei residenti.

Dalla documentazione doveva risultare che l’avo era emigrato dai territori indicati nel periodo in cui fecero parte dell’Impero Austro-Ungarico, fra il 25 dicembre 1867 (data della costituzione dell’Impero Austro-Ungarico con la riforma costituzionale denominata Ausgleich) e il 16 luglio 1920 (data di entrata in vigore del trattato di Saint-Germain del 10 settembre 1919 in cui i territori suddetti furono ceduti all’Italia).

In alcuni casi, l’emigrazione in quel periodo risulta sufficientemente documentata dai certificati di nascita, di matrimonio o morte. Ad esempio, un certificato di nascita dimostra che l’avo è nato nei territori indicati dopo il 1867 e vi è un atto di matrimonio o di nascita di un figlio avvenuti prima del 1920 nello stato in cui è emigrato. Al di fuori di questi casi, era necessario presentare ulteriori documenti, quali, ad esempio:

  • passaporto o lasciapassare, documentazione attestante il trasferimento o i mantenimento all’estero della residenza nel periodo indicato,
  • certificati o altri documenti dello sbarco nel paese di immigrazione,
  • documenti ufficiali o fonti bibliografiche dell’emigrazione, assegnazione di lotti di terreno nel paese di emigrazione, etc…

Con la documentazione finora descritta, l’interessato documentava di avere diritto alla cittadinanza italiana secondo quanto richiesto dalla legge n. 379/2000 (discendenza da avo originario dai territori indicati).

Peraltro, la Commissione interministeriale competente per la trattazione delle dichiarazioni di cittadinanza in base alla legge n. 379/2000 ritiene importante che sussistano ulteriori requisiti per poter riconoscere la cittadinanza italiana: la sussistenza di legami culturali e sociali con l’Italia e la non rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell’avo emigrato (pur non essendo mai stato cittadino italiano).

Richiedevano, quindi, ulteriori documenti:

  1. attestazione rilasciata da Circoli, Associazioni, Comunità di italiani presenti nel luogo (estero) di residenza contenente elementi idonei ad evidenziare l’italianità dell’interessato quali i seguenti:
    1. livello di notorietà dell’appartenenza al gruppo etnico-linguistico italiano da parte dell’interessato e dei suoi ascendenti;
    2. dichiarazione di appartenenza nazionale;
    3. data di iscrizione all’organismo che rilascia l’attestazione;
  2. ogni altra utile documentazione comprovante l’appartenenza al gruppo etnico – linguistico italiano (ad es. copie autenticate di attestati di frequenza di scuole di lingua italiana o pagelle scolastiche, corrispondenza familiare, ecc.),
  3. un certificato dell’autorità competente del luogo di emigrazione dell’avo dalla quale risulti che non ha mai acquistato la cittadinanza di quello stato,
  4. certificazione del possesso della cittadinanza straniera (rilasciata, Italia, dalla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato a cui il dichiarante appartiene).

Poiché, al termine del procedimento, dovranno essere iscritti nei registri dello stato civile anche gli atti di eventuale matrimonio e morte dell’avo e dei discendenti, alcuni uffici chiedevano fin dall’inizio del procedimento anche la presentazione di questi documenti. Si ricorda che gli atti di matrimonio delle persone vive, poiché certificano una situazione che può cambiare, hanno durata di sei mesi dal momento in cui sono rilasciati.

 

Legalizzazione e traduzione

 

I documenti e gli atti dello stato civile (nascita, matrimonio, morte) formati all'estero da autorità straniere devono essere legalizzati dal Consolato Italiano competente per il territorio in cui si trova l’ufficio che li ha emessi.

Riferimento normativo: articolo 21, comma 3 del Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396.

Questa regola non vale per alcuni stati che hanno sottoscritto una convenzione internazionale, la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, che prevede che non sia necessario procedere alla legalizzazione dei certificati presso le autorità consolari. In questi casi, la legalizzazione consolare è sostituita dalla cosiddetta postilla.

La postilla è una nota che deve essere fatta sull’originale del certificato rilasciato dalle autorità dello Stato che ha emesso l’atto, da parte di una autorità identificata dalla legge di ratifica del Trattato stesso (ad esempio, in alcuni stati è un ufficio presso il Ministero degli Affari Esteri, in altri il Ministero dell’Interno). La postilla sostituisce la legalizzazione presso i consolati italiani.

I documenti scritti in lingua diversa da quella italiana devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana. La traduzione valida deve essere fatta in una delle seguenti forme:

  • traduzione fatta da un traduttore riconosciuto dal Consolato Italiano competente per il territorio da cui l’atto proviene e certificata dal Consolato stesso; OPPURE
  • la traduzione può essere eseguita in Italia da chiunque sia in grado di farla. Il traduttore presenta personalmente al Comune italiano competente a ricevere la domanda di cittadinanza e presta giuramento affermando che la traduzione è conforme all’originale, oppure presta giuramento presso un tribunale civile italiano.

Riferimenti: articolo 22 del Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396.

 
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Documenti che provavano di avere i requisiti previsti dalla legge 14 dicembre 2000 n. 379 Wed, 17 Mar 2021 14:39:25 +0000
Il procedimento https://trentininelmondo.it/2-uncategorised/134-il-procedimento https://trentininelmondo.it/2-uncategorised/134-il-procedimento (circolare Min. Interno del 24.12.2001 n. K78)

L’ufficiale dello Stato Civile del Comune in Italia o l’Autorità diplomatica o consolare all’estero riceve la dichiarazione con i documenti allegati e la iscrive nel registro di cittadinanza. Invierà la copia della dichiarazione e dei documenti allegati alla Commissione interministeriale appositamente istituita per valutare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge.

Se la dichiarazione non è completa della documentazione, l’ufficiale dello Stato Civile del Comune o l’Autorità diplomatica o consolare all’estero inviterà il/la dichiarante a presentare la documentazione mancante fissando un termine. L’inizio del procedimento è comunque la data della presentazione della dichiarazione. Decorso il termine prefissato senza che sia stata prodotta la documentazione mancante, l’autorità competente invierà comunque la copia della dichiarazione e dei documenti alla Commissione.

La Commissione esamina le dichiarazioni in ordine cronologico di arrivo e comunica la valutazione all’autorità che le ha inviate (Comuni e rappresentanze diplomatiche o consolari).

Le rappresentanze diplomatiche o consolari comunicheranno l’esito positivo al Comune italiano di ultima residenza dell'interessato o, in mancanza, del comune dove è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio ovvero del comune scelto dall'interessato medesimo, dando notizia dell’avvenuto giuramento (art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3.11.2000).

Ricevuta la comunicazione della Commissione, l’ufficiale dello stato civile trascriverà nei registri di cittadinanza gli atti da cui discende l’acquisto della cittadinanza italiana. Inoltre, iscriverà i dati della persona nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE).

Da questo momento, si potranno richiedere il certificato di cittadinanza e il passaporto italiano.

 

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Il procedimento Wed, 17 Mar 2021 15:12:42 +0000
La doppia cittadinanza https://trentininelmondo.it/2-uncategorised/28-la-doppia-cittadinanza https://trentininelmondo.it/2-uncategorised/28-la-doppia-cittadinanza Ogni Stato può attribuire la propria cittadinanza in base ai principi che ritiene più opportuni. Per conseguenza, una persona che ha legami con più Stati può essere cittadino di più Stati contemporaneamente. Ad esempio, è cittadina italiana e, allo stesso tempo, statunitense, la persona che nasce da genitori italiani nel territorio degli Stati Uniti. Questo perché lo Stato italiano riconosce come cittadini tutti coloro i quali nascano da genitori italiani indipendentemente dal luogo di nascita, mentre gli Stati Uniti riconoscono automaticamente come loro cittadini i nati sul territorio statunitense.

Dal 16 agosto 1992, con l’entrata in vigore della legge n. 91/1992, chi acquisisce la cittadinanza di uno Stato diverso dall’Italia non perde la cittadinanza italiana, a meno che non vi rinunci espressamente, e a meno che la legge dello stato straniero non preveda l’automatica perdita della cittadinanza italiana. Le eccezioni, sono nel paragrafo La cittadinanza: Come si perde?.

In passato, l'ordinamento italiano era fondato su un principio di sfavore per la doppia cittadinanza.

In alcuni casi, sono state considerate ancora valide da alcuni Consolati e Comuni italiani, si tratta dei casi di figli di emigrati italiani, nati all’estero fra il 27 aprile 1965 e il 17.5.1967 che non hanno fatto una scelta espressa per la cittadinanza italiana nel periodo di transizione fra il vecchio ordinamento e il nuovo, entro il 31 dicembre 1997 (art. 5, legge 21 aprile 1983 n. 123 e art. 17 legge 91/1992). Va ricordato che il Ministero dell’Interno ha chiarito che queste norme non sono più valide e sono state superate dalla nuova legge sulla cittadinanza (Parere del Ministero dell’Interno n. K28.1/1649 del 22 luglio 2002). Perciò le persone che si trovano nella suddetta situazione non hanno perso la cittadinanza italiana e hanno diritto a chiederne il riconoscimento in ogni momento, rivolgendosi al Consolato italiano per la zona in cui risiedono.

La persona con più cittadinanze è sottoposta alle leggi di più Stati contemporaneamente. Ad esempio, il cittadino plurimo può essere obbligato a svolgere il servizio militare in più Stati.

Le leggi di diritto internazionale privato di ciascuno stato determinano quale cittadinanza prevale e, per conseguenza, quale legge applicare nel caso concreto, alla persona che si trova in territorio italiano. In Italia la legge n. 218 del 31 maggio 1995 (documento PDF in allegato) afferma che, se la persona ha più cittadinanze di cui una italiana, prevale quest’ultima, ed è quindi quella che verrà applicata. Se invece la persona ha più cittadinanze, delle quali nessuna italiana, si considera prevalente la cittadinanza dello stato con cui la persona ha il collegamento più stretto (articolo 19), individuato nella legge in modo diverso a seconda della materia.

  

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La doppia cittadinanza Mon, 04 Mar 2019 09:36:44 +0000
La cittadinanza europea https://trentininelmondo.it/2-uncategorised/27-la-cittadinanza-europea https://trentininelmondo.it/2-uncategorised/27-la-cittadinanza-europea La cittadinanza europea è un complesso di diritti e obblighi disposti dalle norme comunitarie, e primariamente dal Trattato che istituisce la Comunità Europea (articoli da 17 a 22) (documento pdf  in allegato) ai cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea (cittadini comunitari).

Si tratta di una condizione complementare, che si aggiunge alla cittadinanza di uno Stato Membro e non la sostituisce. Poiché le norme sull’acquisizione e la perdita della cittadinanza sono decise autonomamente da ogni Stato Membro dell’Unione Europea, le condizioni per essere considerato cittadino europeo differiscono da Stato a Stato.

La cittadinanza europea comprende:

  • la libertà di circolare e soggiornare negli Stati dell’UE;
  • il diritto di voto e di essere eletti alle elezioni comunali e alle elezioni per il parlamento Europeo nello Stato Membro in cui l’individuo risiede;
  • il diritto a una protezione diplomatica e consolare più ampia (protezione da parte degli Stati dell’Unione Europea se la persona si trova in uno Stato in cui non è rappresentato lo Stato Membro di cui è cittadino).

Maggiori informazioni si possono trovare sul sito multilingue dell’Unione Europea alle pagine:

E’ da notare che buona parte dei diritti previsti dalle norme comunitarie sono riconosciuti a chiunque risieda nell’Unione Europea, e quindi anche a chi non ha la cittadinanza di uno Stato Membro. Ad esempio, sono riconosciuti a chiunque sia residente nell’Unione Europea:

il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo e di presentare denunce al Mediatore europeo (artt. 21, 194 e 195 Trattato della Comunità Europea);

il diritto a circolare e soggiornare negli Stati Membri, a determinate condizioni: vedi il sito multilingue dell’UE alla pagina http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/index_it.htm (sito web esterno, apre in una nuova finestra)

 

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La cittadinanza europea Mon, 04 Mar 2019 09:30:06 +0000
Legge 379/2000 https://trentininelmondo.it/2-uncategorised/30-legge-379-2000 https://trentininelmondo.it/2-uncategorised/30-legge-379-2000  

La cittadinanza italiana per gli emigrati dal Trentino e dalle altre zone appartenute all'Impero Austro-Ungarico

Attenzione: Il 20 dicembre 2010 è scaduto il termine per presentare la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana con questa legge.

I discendenti degli emigrati di lingua e cultura italiane, originari dei territori appartenuti all'Impero Austro-Ungarico, dal dicembre del 2000 a dicembre del 2010 hanno avuto la possibilità di ottenere la cittadinanza italiana grazie alla legge 379/2000 (documento pdf  in allegato).

La legge n. 379 del 14 dicembre 2000 ha infatti equiparato questi emigrati e i loro discendenti ai cittadini italiani, sanando una condizione di discriminazione che si protraeva da molti anni.

 

Chi ne aveva diritto?

Potevano ottenere la cittadinanza italiana le persone emigrate all'estero, ad esclusione del territorio della Repubblica austriaca,provenienti da territori appartenuti all'Impero Austro-Ungarico fino al 16 luglio 1920, ed i loro discendenti. Questi territori sono elencati nella circolare del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2001 n. K78. (documento pdf  in allegato)

Come si acquisiva la cittadinanza?

Era necessario presentare una dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana presso l'autorità italiana competente per il luogo in cui la persona risiedeva. In Italia, la competenza era affidata all'ufficiale dello stato civile del Comune, mentre all'estero, competeva all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza (art. 1, comma 2 legge n. 379/2000, art. 23 della legge n. 91/1992. (documento pdf  in allegato) 

Insieme alla dichiarazione dovevano essere presentati i documenti che provavano di avere i requisiti previsti dalla legge

La circolare del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2001 n. K78, prevedeva un particolare procedimento.

Il riconoscimento della cittadinanza ha effetto dal giorno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata (art. 15 legge 91/1992).

 

Numero di telefono per informazioni sullo stato della pratica:

Ufficio Cittadinanza presso il Ministero dell’Interno:

tel. n. (+39) 06 46529755

 

Le domande presentate sono state decine di migliaia, soprattutto in Brasile e Argentina, dove la comunità trentina è numerosa e vi è grande attesa per la decisione del Ministero dell'Interno e dei Consolati.

L'Associazione ha lavorato intensamente per assicurare il diritto di fare domanda a tutti coloro che lo volessero, rispondendo alle richieste di migliaia di persone mediante la segreteria dell'associazione e la collaborazione dell'avvocato Lara Olivetti. 

Informazioni e approfondimenti sono sempre disponibili sul sito internet dell'associazione.

 

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Legge 379/2000 Fri, 08 Mar 2019 10:31:18 +0000
Parere del Ministero dell’Interno n. K28.1/1649 del 22 luglio 2002 https://trentininelmondo.it/2-uncategorised/31-parere-del-ministero-dell-interno-n-k28-1-1649-del-22-luglio-2002 https://trentininelmondo.it/2-uncategorised/31-parere-del-ministero-dell-interno-n-k28-1-1649-del-22-luglio-2002 MINISTERO DELL’INTERNO

Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze

Risposta a quesito del Ministero degli Affari Esteri D.G.I.E.P.M. – Ufficio III

Prot. K 28.1/1649Roma, 22 luglio 2002

Oggetto: Cittadini riconosciuti tali in esito ad applicazione retroattiva della sentenza n. 87/75 applicabilità dell’obbligo di opzione ai doppi cittadini jure sanguinis nati tra il 27.04.1965 e il 17.05.1967.

Si fa riferimento alla nota del 22.06.2001 con la quale è stato chiesto il parere di questo Ufficio in merito a quanto indicato in oggetto.

Al riguardo, si concorda con codesto Dicastero nel ritenere che gli interessati non possono considerarsi obbligati a rendere l’opzione prevista dall’art. 5 della legge 123/83. Infatti, all’epoca in cui risultava vigente la disposizione che prevedeva l’obbligo di opzione (art. 5 della legge 123/83) gli interessati, in relazione al livello interpretativo allora accolto circa l’efficacia retroattiva della sentenza n. 87/1975, in sostanza non risultavano investiti dello status di cittadini italiani.

Introdurre, ora per allora, simile previsione equivarrebbe ad inficiare la portata della interpretazione finalmente riconosciuta alla sentenza costituzionale in argomento a seguito delle numerose pronunce giurisdizionali intervenute su tale specifica questione.

Inoltre, tale obbligo è venuto meno a seguito di precise scelte operate dal legislatore e la sua adozione implicherebbe altresì la reintroduzione di un automatismo della materia de qua in cui sempre più è stato valorizzato l’elemento volontaristico per la perdita, l’acquisto ed il riacquisto della cittadinanza, con un processo che prende le mosse proprio dalla pronuncia costituzionale del 1975 e si fortifica con l’emanazione della legge n. 123/83.

Le modalità per il riconoscimento della cittadinanza italiana in forza della combinata operatività delle sentenze n. 87/1975 e n. 30/1983 fa, inoltre salva la volontà degli interessati i quali al fine del riconoscimento sono tenuti oggi a manifestarla in maniera inequivoca seppur non tipicizzata da una dichiarazione in tal senso.

IL DIRIGENTE

Nota Ministeriale trasmessa a tutte le rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari dipendenti con messaggio del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie, n. prot. 303/19551 del 14 agosto 2002, posizione KB1, red. Mataloni/Napoli, a firma dott.ssa Claudia CAGGIULA per il Capo Ufficio III D.G.I.E.P.M.

 

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Parere del Ministero dell’Interno n. K28.1/1649 del 22 luglio 2002 Thu, 18 Apr 2019 12:17:36 +0000