Cittadinanza Iure Sanguinis
In base agli articoli 1 e 3bis della Legge 91 del 1992, acquista automaticamente la cittadinanza italiana per discendenza:
· Chi è nato in Italia da un genitore con cittadinanza Italiana;
· Chi è nato all’estero ed ha un genitore o un nonno in possesso della sola cittadinanza italiana. (art. 3bis c. 1 lett. c).
· Chi è nato all’estero da un genitore che ha la cittadinanza italiana ed è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi, come cittadino italiano, prima della nascita del figlio. (art. 3bis c. 1 lett. d).
Inoltre può acquisire la cittadinanza italiana:
· chi è nato all’estero da un genitore italiano per nascita che possiede anche un’altra cittadinanza, se il genitore ne dichiara la volontà e il figlio risiede in Italia per almeno due anni continuativi dopo tale dichiarazione (art. 4 comma 1bis lett. a);
· chi è nato all’estero da un genitore italiano per nascita che possiede anche un’altra cittadinanza e il genitore dichiara entro un anno dalla nascita, la volontà che il figlio la ottenga (art. 4 comma 1bis lett. b);
Norme specifiche disciplinano il caso dei figli adottivi.
In questi casi l’acquisto della cittadinanza è automatico e produce effetti a partire dalla nascita dell’interessato.
Altri modi di acquisire la cittadinanza italiana
Per beneficio di legge: i figli nati all’estero da un genitore italiano per discendenza, se non sono in possesso dei requisiti per l’ottenimento della cittadinanza italiana in via automatica, possono ottenere la cittadinanza italiana se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell’acquisto.
IMPORTANTE questa possibilità è esclusivamente per i figli di italiani per discendenza, non si applica ad esempio ai figli di genitori riconosciuti italiani attraverso la legge 379/2000.
Per nascita in Italia da genitori ignoti o se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello stato di appartenenza; inoltre lo straniero (maggiorenne) nato in Italia può ottenere la cittadinanza dopo tre anni di residenza.
Per matrimonio (iuris communicatio, art. 5) con cittadino/a italiano/a, dopo due anni di residenza in Italia o tre anni all’estero. I termini sono ridotti alla metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. (art. 5 comma 2 L. 91/1992).
IMPORTANTE: le donne che hanno sposato cittadini italiani prima del 27 aprile 1983 hanno acquisito automaticamente la cittadinanza italiana. Fino a tale data la donna straniera che contraeva matrimonio con un cittadino italiano acquisiva la cittadinanza italiana e la conservava anche dopo la morte del marito. (art. 10 della legge 13 giugno 1912 n. 555)
Per naturalizzazione (o concessione, artt. 4 e 9) nei seguenti casi:
o straniero di cui un genitore o un/a nonno/a sia stato cittadino italiano (i.e. prima della sua nascita), dopo tre anni di residenza in Italia, oppure a seguito di servizio militare o svolgimento di pubblico servizio presso lo Stato italiano;
o straniero che presti servizio alle dipendenze dello Stato per almeno cinque anni;
o cittadino dell’Unione Europea, dopo quattro anni di residenza in Italia;
o straniero che risiede in Italia per almeno dieci anni.
Per elezione, in base ai trattati firmati dall’Italia in seguito ai conflitti bellici, con riguardo alle popolazioni di lingua ed etnia italiana provenienti dai territori ceduti e nelle colonie in Africa e nell’Egeo, fra i quali:
o Trattato di Saint Germain-en-Laye del 10 settembre 1919 con l’Austria;
o Trattato di Parigi firmato il 10 febbraio 1947 con le Potenze alleate;
o Trattato di Osimo del 10 novembre 1975.
La legge riconosce il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana a coloro che si trovano nella situazione considerata in questi trattati e ai loro discendenti. Per i discendenti dei cittadini italiani che erano residenti nei territori italiani ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 (art. 19) e del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975 (articoli 17bis e 17 ter della legge n. 91/1992).
IMPORTANTE: I discendenti degli emigrati dal Trentino e dagli altri territori dell’Impero Austro-Ungarico prima del 16 luglio 1920, hanno potuto riacquistare la cittadinanza italiana soltanto nel periodo dal 2000 al 2010 con la legge 379/2000.
Per loro non è più possibile richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
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