Il progetto Sliding Doors Migration, nato nell'anno 2021 con l'obiettivo di analizzare i processi di integrazione dei migranti in diversi momenti storici prestando particolare attenzione agli aspetti socio-economici e geografici, momento cardine del progetto si è svolto dal 24 al 26 agosto 2021 a Besançon l'Università estiva sul tema "Le migrazioni in Europa in tempi di crisi"

Ogni Stato può attribuire la propria cittadinanza in base ai principi che ritiene più opportuni. Per conseguenza, una persona che ha legami con più Stati può essere cittadino di più Stati contemporaneamente. Ad esempio, è cittadina italiana e, allo stesso tempo, statunitense, la persona che nasce da genitori italiani nel territorio degli Stati Uniti. Questo perché lo Stato italiano riconosce come cittadini tutti coloro i quali nascano da genitori italiani indipendentemente dal luogo di nascita, mentre gli Stati Uniti riconoscono automaticamente come loro cittadini i nati sul territorio statunitense.

Dal 16 agosto 1992, con l’entrata in vigore della legge n. 91/1992, chi acquisisce la cittadinanza di uno Stato diverso dall’Italia non perde la cittadinanza italiana, a meno che non vi rinunci espressamente, e a meno che la legge dello stato straniero non preveda l’automatica perdita della cittadinanza italiana. Le eccezioni, sono nel paragrafo La cittadinanza: Come si perde?.

In passato, l'ordinamento italiano era fondato su un principio di sfavore per la doppia cittadinanza.

In alcuni casi, sono state considerate ancora valide da alcuni Consolati e Comuni italiani, si tratta dei casi di figli di emigrati italiani, nati all’estero fra il 27 aprile 1965 e il 17.5.1967 che non hanno fatto una scelta espressa per la cittadinanza italiana nel periodo di transizione fra il vecchio ordinamento e il nuovo, entro il 31 dicembre 1997 (art. 5, legge 21 aprile 1983 n. 123 e art. 17 legge 91/1992). Va ricordato che il Ministero dell’Interno ha chiarito che queste norme non sono più valide e sono state superate dalla nuova legge sulla cittadinanza (Parere del Ministero dell’Interno n. K28.1/1649 del 22 luglio 2002). Perciò le persone che si trovano nella suddetta situazione non hanno perso la cittadinanza italiana e hanno diritto a chiederne il riconoscimento in ogni momento, rivolgendosi al Consolato italiano per la zona in cui risiedono.

La persona con più cittadinanze è sottoposta alle leggi di più Stati contemporaneamente. Ad esempio, il cittadino plurimo può essere obbligato a svolgere il servizio militare in più Stati.

Le leggi di diritto internazionale privato di ciascuno stato determinano quale cittadinanza prevale e, per conseguenza, quale legge applicare nel caso concreto, alla persona che si trova in territorio italiano. In Italia la legge n. 218 del 31 maggio 1995 (documento PDF in allegato) afferma che, se la persona ha più cittadinanze di cui una italiana, prevale quest’ultima, ed è quindi quella che verrà applicata. Se invece la persona ha più cittadinanze, delle quali nessuna italiana, si considera prevalente la cittadinanza dello stato con cui la persona ha il collegamento più stretto (articolo 19), individuato nella legge in modo diverso a seconda della materia.

  

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13 settembre 2019

In prima visione il documentario che raccoglie interviste fatte a giovani trentini che vivono all'estero o che sono rientrati, mettendo a confronto idee, prospettive e problematiche della "generazione in mobilità".

Guarda il documentario

La cittadinanza europea è un complesso di diritti e obblighi disposti dalle norme comunitarie, e primariamente dal Trattato che istituisce la Comunità Europea (articoli da 17 a 22) (documento pdf  in allegato) ai cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea (cittadini comunitari).

Si tratta di una condizione complementare, che si aggiunge alla cittadinanza di uno Stato Membro e non la sostituisce. Poiché le norme sull’acquisizione e la perdita della cittadinanza sono decise autonomamente da ogni Stato Membro dell’Unione Europea, le condizioni per essere considerato cittadino europeo differiscono da Stato a Stato.

La cittadinanza europea comprende:

  • la libertà di circolare e soggiornare negli Stati dell’UE;
  • il diritto di voto e di essere eletti alle elezioni comunali e alle elezioni per il parlamento Europeo nello Stato Membro in cui l’individuo risiede;
  • il diritto a una protezione diplomatica e consolare più ampia (protezione da parte degli Stati dell’Unione Europea se la persona si trova in uno Stato in cui non è rappresentato lo Stato Membro di cui è cittadino).

Maggiori informazioni si possono trovare sul sito multilingue dell’Unione Europea alle pagine:

E’ da notare che buona parte dei diritti previsti dalle norme comunitarie sono riconosciuti a chiunque risieda nell’Unione Europea, e quindi anche a chi non ha la cittadinanza di uno Stato Membro. Ad esempio, sono riconosciuti a chiunque sia residente nell’Unione Europea:

il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo e di presentare denunce al Mediatore europeo (artt. 21, 194 e 195 Trattato della Comunità Europea);

il diritto a circolare e soggiornare negli Stati Membri, a determinate condizioni: vedi il sito multilingue dell’UE alla pagina http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/index_it.htm (sito web esterno, apre in una nuova finestra)

 

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Se, pur nella diversità di situazioni, esiste un quadro comune di riferimenti per quanto riguarda il lavoro all’interno dell’Unione Europea, nel resto dei Paesi del mondo non c’è uniformità per i diritti e doveri dei lavoratori stranieri. Per questo motivo si possono dare solo alcune indicazioni di carattere generale. Per avere informazioni precise sui requisiti, le condizioni, i diritti e le opportunità di lavoro nei singoli Paesi è necessario reperire le informazioni per ogni diversa destinazione, privilegiando sempre le fonti ufficiali come gli uffici nazionali per l’immigrazione, le rappresentanze diplomatiche e i siti governativi.

Nella sezione Scegliere un Paese, si possono trovare informazioni e fonti per alcuni Paesi meta di emigrazione italiana.

Pur nella grande varietà ecco alcune indicazioni importanti per chi vuole lavorare in un paese esterno all’Unione Europea:

Visto di ingresso

Per lavorare in un Paese esterno all’UE è sempre necessario munirsi del visto di ingresso appropriato. Con il comune visto “turistico” che generalmente ha una durata di 90 giorni, non è possibile svolgere attività lavorative e, di norma, non è possibile nemmeno fare stage retribuiti o non retribuiti. Anche le attività di volontariato possono richiedere un visto specifico. Entrare in un Paese con un visto turistico e poi svolgere attività diverse da quelle consentite può avere conseguenze gravi quali ad esempio il respingimento, l’espulsione, il divieto di tornare nel Paese. Per maggiori informazioni vedi la Visti e Permessi per i cittadini Italiani

Le informazioni corrette e aggiornate sui visti di ingresso necessari per le diverse attività si trovano generalmente sul sito dell’Ufficio Immigrazione del Paese di destinazione oppure sui siti delle rappresentanze diplomatiche del Paese estero in Italia.

 

ATTENZIONE! Ottenere un visto di lavoro può essere un percorso lungo e faticoso, potrebbe implicare attese e costi, in molti Paesi il numero di visti è limitato e potrebbero esserci quote specifiche in base alla nazione di provenienza, all’età, al titolo di studio o alla professione esercitata.

Permesso di residenza e di lavoro

Il visto di ingresso per lavoro non è sempre sufficiente per poter lavorare. Ciascun paese ha le sue regole per accedere al mercato del lavoro e ciascun Paese stabilisce ulteriori condizioni e adempimenti per poter risiedere e lavorare.

ATTENZIONE! I permessi di residenza e di lavoro hanno generalmente una durata limitata nel tempo e non sempre è possibile rinnovarli. Prima di iniziare un progetto di vita a lungo termine, è necessario informarsi sulle condizioni richieste dal Paese ospitante per la concessione, il prolungamento e la conversione dei permessi a termine in permessi a tempo indeterminato.

Certificazione delle competenze

Possedere le abilità e le competenze per svolgere un certo lavoro non sempre consente di poterlo effettivamente fare. Spesso è necessario possedere certificazioni, titoli di studio o essere iscritti a un albo professionale. Alcuni lavori potrebbero essere strettamente riservati a chi possiede la cittadinanza del Paese.

Certificazioni, attestati o titoli di studio conseguiti in Italia non sono validi all’estero! Per Convertire il proprio titolo di studio o validare i propri attestati è necessario seguire le procedure richieste dal Paese ospitante.

Prima di intraprendere un progetto di lavoro all’estero quindi è necessario verificare:

  • Quali sono i requisiti per accedere alla professione desiderata nel Paese di destinazione;
  • Quali sono le condizioni per la conversione del proprio titolo di studio o attestato.

Conoscenza linguistica

Conoscere la lingua del Paese ospitante è sicuramente una marcia in più per poter accedere al mercato del lavoro e intraprendere una carriera soddisfacente, anche se per alcune specifiche carriere o per lavorare nelle grandi imprese multinazionali potrebbe essere sufficiente la conoscenza di una o più lingue internazionali, in primis l’inglese.

ATTENZIONE! Alcuni paesi, specialmente anglofoni, richiedono il possesso di un certo livello di conoscenza della lingua per poter ottenere, rinnovare o prolungare il proprio visto di lavoro. Il livello di conoscenza linguistica viene accertato dalle autorità locali o da enti convenzionati nel Paese o all’estero.

Diritti e doveri dei lavoratori

Il livello di tutela dei diritti dei lavoratori, l’accesso a indennità di disoccupazione, malattia, maternità, assegni familiari, assistenza sanitaria, ritenute previdenziali è molto diverso a seconda dei Paesi. Talvolta stipendi netti più elevati di quelli italiani nascondono livelli di tutela inferiori rispetto a quelli garantiti nel nostro Paese. Per prendere decisioni ponderate e soddisfacenti nel lungo periodo può essere opportuno documentarsi prima sui diritti sociali e previdenziali dei lavoratori rivolgendosi o a un Patronato italiano con sede nel Paese estero o a un’organizzazione dei lavoratori locale.

Diritti e doveri degli italiani all’estero

Chi si trasferisce per lavoro all’estero, volente o nolente, continua ad essere cittadino italiano e di conseguenza titolare di relazioni, diritti e doveri con il suo Paese di origine. Si consiglia di visitare la sezione del sito per chi vive all’estero per avere maggiori informazioni in merito all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), alle Tasse, alla Sanità e agli altri argomenti rilevanti.

 

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