Se, pur nella diversità di situazioni, esiste un quadro comune di riferimenti per quanto riguarda il lavoro all’interno dell’Unione Europea, nel resto dei Paesi del mondo non c’è uniformità per i diritti e doveri dei lavoratori stranieri. Per questo motivo si possono dare solo alcune indicazioni di carattere generale. Per avere informazioni precise sui requisiti, le condizioni, i diritti e le opportunità di lavoro nei singoli Paesi è necessario reperire le informazioni per ogni diversa destinazione, privilegiando sempre le fonti ufficiali come gli uffici nazionali per l’immigrazione, le rappresentanze diplomatiche e i siti governativi.

Nella sezione Scegliere un Paese, si possono trovare informazioni e fonti per alcuni Paesi meta di emigrazione italiana.

Pur nella grande varietà ecco alcune indicazioni importanti per chi vuole lavorare in un paese esterno all’Unione Europea:

Visto di ingresso

Per lavorare in un Paese esterno all’UE è sempre necessario munirsi del visto di ingresso appropriato. Con il comune visto “turistico” che generalmente ha una durata di 90 giorni, non è possibile svolgere attività lavorative e, di norma, non è possibile nemmeno fare stage retribuiti o non retribuiti. Anche le attività di volontariato possono richiedere un visto specifico. Entrare in un Paese con un visto turistico e poi svolgere attività diverse da quelle consentite può avere conseguenze gravi quali ad esempio il respingimento, l’espulsione, il divieto di tornare nel Paese. Per maggiori informazioni vedi la Visti e Permessi per i cittadini Italiani

Le informazioni corrette e aggiornate sui visti di ingresso necessari per le diverse attività si trovano generalmente sul sito dell’Ufficio Immigrazione del Paese di destinazione oppure sui siti delle rappresentanze diplomatiche del Paese estero in Italia.

 

ATTENZIONE! Ottenere un visto di lavoro può essere un percorso lungo e faticoso, potrebbe implicare attese e costi, in molti Paesi il numero di visti è limitato e potrebbero esserci quote specifiche in base alla nazione di provenienza, all’età, al titolo di studio o alla professione esercitata.

Permesso di residenza e di lavoro

Il visto di ingresso per lavoro non è sempre sufficiente per poter lavorare. Ciascun paese ha le sue regole per accedere al mercato del lavoro e ciascun Paese stabilisce ulteriori condizioni e adempimenti per poter risiedere e lavorare.

ATTENZIONE! I permessi di residenza e di lavoro hanno generalmente una durata limitata nel tempo e non sempre è possibile rinnovarli. Prima di iniziare un progetto di vita a lungo termine, è necessario informarsi sulle condizioni richieste dal Paese ospitante per la concessione, il prolungamento e la conversione dei permessi a termine in permessi a tempo indeterminato.

Certificazione delle competenze

Possedere le abilità e le competenze per svolgere un certo lavoro non sempre consente di poterlo effettivamente fare. Spesso è necessario possedere certificazioni, titoli di studio o essere iscritti a un albo professionale. Alcuni lavori potrebbero essere strettamente riservati a chi possiede la cittadinanza del Paese.

Certificazioni, attestati o titoli di studio conseguiti in Italia non sono validi all’estero! Per Convertire il proprio titolo di studio o validare i propri attestati è necessario seguire le procedure richieste dal Paese ospitante.

Prima di intraprendere un progetto di lavoro all’estero quindi è necessario verificare:

  • Quali sono i requisiti per accedere alla professione desiderata nel Paese di destinazione;
  • Quali sono le condizioni per la conversione del proprio titolo di studio o attestato.

Conoscenza linguistica

Conoscere la lingua del Paese ospitante è sicuramente una marcia in più per poter accedere al mercato del lavoro e intraprendere una carriera soddisfacente, anche se per alcune specifiche carriere o per lavorare nelle grandi imprese multinazionali potrebbe essere sufficiente la conoscenza di una o più lingue internazionali, in primis l’inglese.

ATTENZIONE! Alcuni paesi, specialmente anglofoni, richiedono il possesso di un certo livello di conoscenza della lingua per poter ottenere, rinnovare o prolungare il proprio visto di lavoro. Il livello di conoscenza linguistica viene accertato dalle autorità locali o da enti convenzionati nel Paese o all’estero.

Diritti e doveri dei lavoratori

Il livello di tutela dei diritti dei lavoratori, l’accesso a indennità di disoccupazione, malattia, maternità, assegni familiari, assistenza sanitaria, ritenute previdenziali è molto diverso a seconda dei Paesi. Talvolta stipendi netti più elevati di quelli italiani nascondono livelli di tutela inferiori rispetto a quelli garantiti nel nostro Paese. Per prendere decisioni ponderate e soddisfacenti nel lungo periodo può essere opportuno documentarsi prima sui diritti sociali e previdenziali dei lavoratori rivolgendosi o a un Patronato italiano con sede nel Paese estero o a un’organizzazione dei lavoratori locale.

Diritti e doveri degli italiani all’estero

Chi si trasferisce per lavoro all’estero, volente o nolente, continua ad essere cittadino italiano e di conseguenza titolare di relazioni, diritti e doveri con il suo Paese di origine. Si consiglia di visitare la sezione del sito per chi vive all’estero per avere maggiori informazioni in merito all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), alle Tasse, alla Sanità e agli altri argomenti rilevanti.

 

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I cittadini dell'Unione europea hanno il diritto di cercare un lavoro e di svolgere un'attività professionale in un altro paese dell'UE. Le condizioni di lavoro, i diritti e i doveri dei lavoratori di ogni Stato membro sono equivalenti a quelle dei cittadini del Paese ospitante.

L’Unione Europea promuove politiche per facilitare la mobilità, i diritti sociali e le tutele dei lavoratori in tutti gli Stati membri.

Qui si possono trovare maggiori informazioni sugli spostamenti per lavoro all’interno dell’Unione Europea.

EURES

EURES è un’abbreviazione per “EURopean Employment Services” cioè Servizi europei per l’impiego. E’ la rete europea degli “uffici del lavoro” cioè dei servizi pubblici per l’impiego, con lo scopo di facilitare la libera circolazione dei lavoratori. Aderiscono a EURES tutti i paesi dell’UE ed inoltre Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera.

Sul sito EURES è possibile trovare:

  • Informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro nei paesi aderenti;
  • Informazioni sui diritti e doveri dei lavoratori nella UE;
  • Offerte di lavoro nei diversi paesi d’Europa.

Inoltre è possibile contattare le agenzie affiliate a EURES in tutti i Paesi membri, in Trentino l’Agenzia del Lavoro Provinciale, con sede a Trento in via Guardini, 75; numero verde 800.264.760.

 

ATTENZIONE BREXIT!

Il Regno Unito ha deliberato di lasciare l’Unione Europea, allo stato attuale delle trattative, i diritti dei cittadini europei resteranno validi solamente fino al termine del periodo transitorio, che avrà termine il 31/12/2020.

 

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La cittadinanza italiana per gli emigrati dal Trentino e dalle altre zone appartenute all'Impero Austro-Ungarico

Attenzione: Il 20 dicembre 2010 è scaduto il termine per presentare la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana con questa legge.

I discendenti degli emigrati di lingua e cultura italiane, originari dei territori appartenuti all'Impero Austro-Ungarico, dal dicembre del 2000 a dicembre del 2010 hanno avuto la possibilità di ottenere la cittadinanza italiana grazie alla legge 379/2000 (documento pdf  in allegato).

La legge n. 379 del 14 dicembre 2000 ha infatti equiparato questi emigrati e i loro discendenti ai cittadini italiani, sanando una condizione di discriminazione che si protraeva da molti anni.

 

Chi ne aveva diritto?

Potevano ottenere la cittadinanza italiana le persone emigrate all'estero, ad esclusione del territorio della Repubblica austriaca,provenienti da territori appartenuti all'Impero Austro-Ungarico fino al 16 luglio 1920, ed i loro discendenti. Questi territori sono elencati nella circolare del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2001 n. K78. (documento pdf  in allegato)

Come si acquisiva la cittadinanza?

Era necessario presentare una dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana presso l'autorità italiana competente per il luogo in cui la persona risiedeva. In Italia, la competenza era affidata all'ufficiale dello stato civile del Comune, mentre all'estero, competeva all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza (art. 1, comma 2 legge n. 379/2000, art. 23 della legge n. 91/1992. (documento pdf  in allegato) 

Insieme alla dichiarazione dovevano essere presentati i documenti che provavano di avere i requisiti previsti dalla legge

La circolare del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2001 n. K78, prevedeva un particolare procedimento.

Il riconoscimento della cittadinanza ha effetto dal giorno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata (art. 15 legge 91/1992).

 

Numero di telefono per informazioni sullo stato della pratica:

Ufficio Cittadinanza presso il Ministero dell’Interno:

tel. n. (+39) 06 46529755

 

Le domande presentate sono state decine di migliaia, soprattutto in Brasile e Argentina, dove la comunità trentina è numerosa e vi è grande attesa per la decisione del Ministero dell'Interno e dei Consolati.

L'Associazione ha lavorato intensamente per assicurare il diritto di fare domanda a tutti coloro che lo volessero, rispondendo alle richieste di migliaia di persone mediante la segreteria dell'associazione e la collaborazione dell'avvocato Lara Olivetti. 

Informazioni e approfondimenti sono sempre disponibili sul sito internet dell'associazione.

 

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