In base al regolamento della Comunità Europea n° 539 – 15/03/2001 ci sono Paesi che hanno bisogno del visto per l'ingresso in Italia ed altri in cui non è necessario, a seconda degli accordi.
Paesi che non hanno bisogno di visto per soggiorni di breve durata motivati da turismo, affari, culto, sport, partecipazione ad eventi:
Andorra - Argentina – Australia – Bolivia – Brasile – Brunei – Bulgaria – Canada – Cile – Cipro - Corea del Sud - Costa Rica – Croazia – Ecuador - El Salvador – Estonia – Giappone – Guatemala – Honduras – Israele – Lettonia – Lituania – Malesia – Malta – Messico – Monaco – Nicaragua - Nuova Zelanda – Panama – Paraguay – Polonia - Repubblica Ceca - Romania (*) - San Marino - Santa Sede – Singapore – Slovacchia – Slovenia - Stati Uniti – Svizzera – Ungheria – Uruguay - Venezuela
Paesi che hanno bisogno di visto anche per soggiorni di breve durata:
Afghanistan, Algeria, Angola, Arabia Saudita, Armenia, Autorità Palestinese, Azerbaijan, Bahrein, Bangladesh, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bolivia, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Colombia, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d'Avorio, Cuba, Dominicana (Repubblica), Ecuador, Egitto, Eritrea, Etiopia,Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marocco, Mauritania, Myanmar, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Papua-Nuova Guinea, Qatar, Ruanda, Russia, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Taiwan (entità territoriale non riconosciuta), Tanzania, Thailandia, Timor Orientale, Togo, Tonga, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.
Elenco dei paesi dell’area di libera circolazione (Trattato di Schengen)
Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Slovacchia, Ungheria
I cittadini residenti all’estero – iscritti AIRE - possono partecipare alle elezioni di Parlamento Italiano, si applicano le disposizioni della Legge 459/2001. L’articolo 4 bis prevede inoltre norme particolari per i cittadini che si trovano all’estero temporaneamente ma che non hanno la residenza anagrafica all’estero (non iscritti AIRE).
In breve gli Italiani residenti all’estero sono iscritti alle liste elettorali e ricevono, in occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento, un’apposita comunicazione da parte del Consolato con le istruzioni e il materiale per votare. Se ci fossero cittadini che, per qualsiasi motivo, non risultassero nelle liste elettorali, questi possono richiedere l’iscrizione presentandosi al Consolato di riferimento almeno 11 giorni prima del voto.
Gli elettori residenti all’estero hanno due opzioni per le elezioni del Parlamento Italiano.
Votare per corrispondenza
La possibilità di votare per corrispondenza concessa ai cittadini residenti all’estero è stata prevista dalla citata legge 459/2001 ed è stata applicata la prima volta nel referendum del 2003 e nelle elezioni politiche del 2006.
In occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento, ogni elettore riceve un plico con il materiale e le istruzioni per esercitare il diritto di voto. In caso di mancata consegna del plico, bisogna rivolgersi al Consolato di riferimento.
Per rappresentare i cittadini all’estero la legge italiana ha previsto l’istituzione di una apposita circoscrizione elettorale denominata “circoscrizione estero”. La legge prevede che la circoscrizione estero elegga 12 Deputati e 6 Senatori, che vengono suddivisi tra le diverse aree geografiche in proporzione al numero di italiani residenti.
Votare in Italia
In alternativa al voto per corrispondenza è possibile esercitare il proprio voto in Italia, nel comune di registrazione all’AIRE. Per poter votare in Italia è necessario dare comunicazione della propria intenzione prima del voto. La richiesta di votare in Italia va comunicata in forma scritta al proprio Consolato di riferimento nei termini previsti dall’art.4 della legge 459/2001.
Il voto espresso in Italia non concorre all’elezione dei candidati della “circoscrizione estero”, vale invece per l’elezione dei candidati che si presentano nelle liste elettorali di pertinenza del territorio nazionale.
Fatte salve le eccezioni previste all’art. 20 comma 2 della legge 459/2001, non sono previste facilitazioni di viaggio per i residenti all’estero che rientrano in Italia per votare. Si applicano, solamente per lo spostamento all’interno dei confini nazionali, le stesse agevolazioni riservate ai cittadini residenti.
MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze
Risposta a quesito del Ministero degli Affari Esteri D.G.I.E.P.M. – Ufficio III
Prot. K 28.1/1649Roma, 22 luglio 2002
Oggetto: Cittadini riconosciuti tali in esito ad applicazione retroattiva della sentenza n. 87/75 applicabilità dell’obbligo di opzione ai doppi cittadini jure sanguinis nati tra il 27.04.1965 e il 17.05.1967.
Si fa riferimento alla nota del 22.06.2001 con la quale è stato chiesto il parere di questo Ufficio in merito a quanto indicato in oggetto.
Al riguardo, si concorda con codesto Dicastero nel ritenere che gli interessati non possono considerarsi obbligati a rendere l’opzione prevista dall’art. 5 della legge 123/83. Infatti, all’epoca in cui risultava vigente la disposizione che prevedeva l’obbligo di opzione (art. 5 della legge 123/83) gli interessati, in relazione al livello interpretativo allora accolto circa l’efficacia retroattiva della sentenza n. 87/1975, in sostanza non risultavano investiti dello status di cittadini italiani.
Introdurre, ora per allora, simile previsione equivarrebbe ad inficiare la portata della interpretazione finalmente riconosciuta alla sentenza costituzionale in argomento a seguito delle numerose pronunce giurisdizionali intervenute su tale specifica questione.
Inoltre, tale obbligo è venuto meno a seguito di precise scelte operate dal legislatore e la sua adozione implicherebbe altresì la reintroduzione di un automatismo della materia de qua in cui sempre più è stato valorizzato l’elemento volontaristico per la perdita, l’acquisto ed il riacquisto della cittadinanza, con un processo che prende le mosse proprio dalla pronuncia costituzionale del 1975 e si fortifica con l’emanazione della legge n. 123/83.
Le modalità per il riconoscimento della cittadinanza italiana in forza della combinata operatività delle sentenze n. 87/1975 e n. 30/1983 fa, inoltre salva la volontà degli interessati i quali al fine del riconoscimento sono tenuti oggi a manifestarla in maniera inequivoca seppur non tipicizzata da una dichiarazione in tal senso.
IL DIRIGENTE
Nota Ministeriale trasmessa a tutte le rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari dipendenti con messaggio del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie, n. prot. 303/19551 del 14 agosto 2002, posizione KB1, red. Mataloni/Napoli, a firma dott.ssa Claudia CAGGIULA per il Capo Ufficio III D.G.I.E.P.M.
Per guidare all’estero è ovunque necessario possedere una patente di guida, ogni Paese ha le sue regole in merito alla validità delle Patenti ottenute all’estero, per questo si consiglia di visitare il sito Viaggiare Sicuri, scegliendo la voce "cerca paese" e all'interno in fondo scegliendo la voce “Mobilità”. Di seguito riportiamo alcune indicazioni di carattere generale: |
Unione Europea
Dal 19 gennaio 2013 è stata introdotta la Patente di Guida Europea. La Direttiva del Parlamento Europeo per la patente di guida stabilisce i requisiti minimi per le patenti di guida nei paesi membri e il formato standard utilizzato in tutta l’Unione.
Le patenti di guida europee possono essere rilasciate in qualsiasi Stato membro e sono reciprocamente riconosciute da tutti i Paesi UE. Per guidare all’interno dell’UE, quindi è sufficiente la patente di guida rilasciata in Italia. Naturalmente la patente non deve essere scaduta o sospesa.
In caso di trasferimento in un altro Paese UE è possibile continuare a utilizzare la propria patente italiana oppure chiedere la sostituzione della propria patente italiana con quella del Paese. Prima della scadenza, la patente Europea va rinnovata nel Paese di residenza abituale.
Resto del mondo
La patente italiana permette di guidare, oltre che nell’UE, anche negli altri paesi Europei (ad esclusione della Federazione Russa), e in diversi paesi extraeuropei.
Le informazioni complete e aggiornate sui singoli Paesi possono essere consultate sul sito Viaggiare sicuri selezionando il Paese di interesse e scegliendo la voce "Mobilità".
Patente internazionale
In molti Paesi extra-europei è richiesto un permesso internazionale di guida. La cosiddetta “patente internazionale” non è propriamente una patente ed è valida solamente se accompagnata a una patente nazionale in corso di validità. Quindi per poter guidare nei Paesi in cui è richiesta, è necessario aver con sé – e fornire alle autorità quando richiesto - sia la propria patente nazionale che il permesso internazionale di guida. Le convenzioni internazionali in materia prevedono due distinti modelli di patente internazionale:
Entrambi i modelli sono ottenibili in Italia. Alcuni paesi accettano solo uno dei due, per questo consigliamo di consultare il sito Viaggiare Sicuri selezionando il Paese di interesse e scegliendo la voce "Mobilità". I permessi di guida internazionali sono rilasciati dall’Ufficio motorizzazione civile. |