I cittadini di Paesi non aderenti all’Unione Europea o all’area di libera circolazione potrebbero aver bisogno di un visto d’ingresso per entrare e soggiornare legalmente in Italia. Il visto va richiesto all’Ufficio Consolare competente per il territorio di residenza.
Le informazioni complete sui visti e sulla documentazione richiesta si trovano sul sito dedicato del Ministero degli Esteri
Soggiorni breve durata
Per soggiorni di durata, inferiore ai 90 giorni, motivati da turismo, affari, culto, pratica sportiva, partecipazione a eventi è relativamente semplice ottenere l’accesso in Italia. Per alcuni Paesi non è nemmeno necessario richiedere il visto ed è sufficiente possedere un passaporto valido.
L’accesso per soggiorni di breve durata dà normalmente la possibilità di viaggiare all’interno dell’intera area di libera circolazione, composta da 26 Paesi europei. Nel caso durante il soggiorno si intenda visitare più di un Paese è consigliabile richiedere il visto per il primo paese di ingresso nell’area di libera circolazione. Per esempio se nel mio viaggio in Europa voglio visitare prima l’Italia e poi spostarmi successivamente in Francia e Spagna, dovrò avere un visto d’ingresso turistico per l’Italia.
Soggiorni di lunga durata
Se si intende soggiornare in Italia o nell’area di libera circolazione per una durata superiore ai 90 giorni o svolgere attività diverse da quelle previste dal visto di breve durata è sempre necessario presentare richiesta per un visto specifico (lavoro, studio, ricongiungimento familiare …). Per informazioni sui visti specifici si rimanda alle informazioni presentate sul sito dedicato del Ministero degli Esteri. Utili informazioni e consigli si trovano anche presso il portale CINFORMI della Provincia Autonoma di Trento.
ATTENZIONE! Indipendentemente dal possesso del visto rilasciato dall’autorità italiana, il possesso dei requisiti per entrare nel Paese potrà essere verificato alla frontiera e potrà essere richiesta la documentazione che attesta il diritto di entrare in Italia.
Una volta entrati in Italia
Una volta entrati in Italia, indipendentemente dalla durata (breve o lunga) e dalla motivazione del soggiorno, i cittadini stranieri, sono soggetti ad adempimenti amministrativi, diritti e doveri. Qui è possibile verificare le azioni richieste per le diverse situazioni.
Soggiorno di cittadini dell’Unione Europea
Se sei un cittadino di un paese membro dell’Unione Europea, Norvegia, Islanda, Svizzera, Liechtenstein, hai il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio italiano, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi (Art 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea).
Attenzione però il soggiorno è soggetto a condizioni e limiti regolati dalla direttiva comunitaria (Direttiva 2004/38/ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004) relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Questa direttiva prevede che i cittadini membri degli Stati dell’Unione Europea possano avere libera circolazione senza motivazione soltanto entro un periodo di tre mesi dall’ingresso nello Stato membro.
L’unica condizione è quella di essere in possesso di una carta d’identità valida per l’espatrio o di un passaporto in corso di validità.
Dopo i primi tre mesi il cittadino comunitario ha il diritto di soggiorno in Italia solo se dimostra il possesso di uno dei quattro presupposti per il diritto di soggiorno:
- Ha un lavoro in Italia,
- Studia in Italia,
- E’ familiare di persone già residenti in Italia,
- Ha mezzi per mantenersi senza pesare sullo Stato Italiano.
Per soggiorni di durata superiore a tre mesi è necessario iscriversi presso l’anagrafe del comune italiano di residenza, per poterlo fare è necessario dimostrare il possesso dei requisiti sopra elencati.
Per maggiori informazioni visita il sito della Polizia di Stato.