NOTA BENE: questo articolo fornisce solo indicazioni di carattere generale. Data la complessità della materia, i frequenti cambiamenti e la diversità delle situazioni individuali, si suggerisce caldamente di rivolgersi ad un Patronato o a un Commercialista esperto in rapporti con l’estero. |
La “residenza fiscale” definisce il luogo in cui si pagano le tasse sui redditi. La residenza fiscale è indipendente dal luogo in cui i redditi sono percepiti.
Per definire la residenza fiscale di un soggetto si fa riferimento al “centro degli interessi vitali“ ossia per il fisco si è residenti dove si hanno la maggior parte degli interessi economici e familiari. Ad esempio: un lavoratore che passa periodi anche significativi di lavoro all’estero, ma che ha moglie, figli, casa, automobile e proprietà in Italia probabilmente ha anche il centro degli interessi vitali in Italia.
Lo Stato Italiano presume che chiunque abbia la residenza anagrafica in Italia sia anche fiscalmente residente in Italia, pertanto chi ha la residenza anagrafica in Italia dovrà dichiarare in Italia anche i redditi percepiti all’estero e versare il dovuto al fisco.
Chi non si iscrive all’AIRE è residente in Italia, il che comporta l’obbligo di pagare le imposte sui redditi in Italia (anche sui redditi prodotti all’estero) facendo la dichiarazione dei redditi e scontando dalle tasse dovute quanto eventualmente già versato all’estero (vedi DOPPIA IMPOSIZIONE).
Con l’iscrizione AIRE, il cittadino italiano dichiara di trasferire la propria residenza all’estero. In questo caso lo Stato italiano presume che anche la residenza fiscale sia trasferita all’estero. Gli iscritti AIRE devono dichiarare solo redditi e proprietà detenuti in Italia. Anche in questo caso si applicherebbero poi le norme sulla doppia imposizione.
ATTENZIONE! L’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli sull’effettiva corrispondenza tra residenza anagrafica e residenza fiscale.
Ci sono molti motivi e molti modi di cercare informazioni sulla storia della propria famiglia e dei propri antenati italiani. La ricerca però deve sempre partire da un minimo di dati conosciuti come il cognome il nome, il paese e la data di nascita. Più dati si hanno più possibilità ci sono di trovare documenti e nuove informazioni.
Prima di iniziare la ricerca è opportuno fare un inventario delle notizie già conosciute sul proprio antenato italiano:
- Riferimenti anagrafici: nome e cognome? o solo il cognome? o solo il nome?
- Riferimenti geografici: da dove proveniva? So il paese, la provincia o la regione? Più vasta è la zona di ricerca più difficile è arrivare a un risultato.
- Riferimenti di tempo: in quale periodo di tempo devo cercare? so la data di nascita esatta? o solo l’anno? conosco un intervallo di anni? Conosco altre date significative (matrimonio, morte, nascita dei figli…)?
- Relazioni di parentela: conosco qualche parente come genitori, coniuge, figli? Che informazioni ho su di loro?
Per cominciare la ricerca bisogna andare sulle fonti documentali, queste possono essere digitali o cartacee. Le fonti cartacee richiedono l’accesso diretto agli archivi parrocchiali, dello Stato o degli archivi notarili, per questo si consiglia di iniziare con una ricerca delle fonti digitali, anche per restringere il campo della ricerca.
In Internet esiste grande disponibilità di siti web che trattano il tema della genealogia e sono ricchi di dati e documenti, anche il Trentino si è attrezzato in questo senso.
È stato fatto un lavoro molto importante da parte dell’Archivio Diocesano Tridentino e l’Ufficio Emigrazione della Provincia Autonoma di Trento che ha messo a disposizione sul web l’archivio dei “Nati in Trentino tra il 1815 e il 1923”
Se vuoi altri suggerimenti o un aiuto per iniziare la tua ricerca contattaci alla seguente mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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La legge sulla cittadinanza italiana n. 91 del 5 febbraio 1992 è fondata sul principio dell’uguaglianza fra l’uomo e la donna. Entrambi trasmettono la cittadinanza ai propri figli come previsto all’articolo 1.
Il principio di parità nella trasmissione della cittadinanza italiana è accettato anche per le persone nate prima dell'entrata in vigore di questa legge, come affermato dalla Corte Cosituzionale e dalla Corte di Cassazione. Tuttavìa, il principio di parità è negato dall'amministrazione italiana per i discendenti delle donne italiane che, sposando cittadini stranieri prima del 1948, hanno perso la cittadinanza italiana in base alla legge allora vigente. Per questo motivo, la cittadinanza italiana, per queste persone, può essere negata dai Consolati italiani e dal Ministero dell'Interno e invece riconosciuta dai giudici italiani.
Un approfondimento:
La legge precedente (legge 13 giugno 1920 n. 555) non riconosceva il principio di parità fra uomo e donna ed, anzi, prevedeva che fosse cittadino italiano normalmente solo il figlio di padre cittadino (art. 1). I figli nati da una cittadina italiana e da un cittadino straniero non potevano essere riconosciuti italiani, se la madre aveva acquisito la cittadinanza straniera con il matrimonio.
Solo nel 1983, la Corte Costituzionale dichiarò illegittima la legge per la parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano il figlio di madre che aveva perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con un cittadino straniero (sentenza n. 30 del 1983 - documento pdf allegato) perché contrastante con il principio di uguaglianza previsto dalla Costituzione della Repubblica italiana.
Fu emanata la legge n. 123 del 21.4.1983 che, all’art. 5 prescriveva: E’ cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina. Nel caso di doppia cittadinanza, il figlio dovrà optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età”.
L’amministrazione dello Stato italiano ritiene che la sentenza e la legge seguente abbiano effetto solo dall’1 gennaio 1948, quando entrò in vigore la Costituzione (parere n. 105 del 15 aprile 1983 del Consiglio di Stato).
Per conseguenza, sono riconosciuti italiani i figli nati dopo l’1 gennaio 1948 da donne italiane divenute cittadine straniere per matrimonio con cittadini stranieri. Non sono invece riconosciuti italiani dall'amministrazione i figli nati in epoca precedente.
La Corte di Cassazione a sezioni unite, nel 2009, ha riconosciuto la cittadinanza italiana anche ai figli nati prima del 1948 (leggi la sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009 - documento pdf allegato).
E’ in corso un procedimento legislativo alla Camera dei Deputati per riformare la legge sulla cittadinanza n. 91/1992 in vari punti. Uno di questi è proprio la questione dei discendenti italiani in linea femminile, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione. Sono state presentate diverse proposte di emendamento che, tuttavìa, hanno trovato scarso appoggio fra i parlamentari italiani e finora non sono state approvate e incluse nel progetto di riforma in discussione alla Camera dei Deputati. Per questo l'Associazione Trentini nel Mondo è impegnata a sensibilizzare i parlamentari e invita tutti gli emigrati italiani e i loro discendenti a fare lo stesso anche con i deputati e senatori che rappresentano gli italiani all'estero.
Si possono seguire il procedimento di riforma alla Camera dei Deputati, le sedute e i documenti su cui stanno lavorando i legislatori dalla pagina internet del sito della Camera dei deputati: (sito web esterno, apre in una nuova finestra)