Il presente regolamento, approvato dall’Assemblea ordinaria di aprile 2021 ha lo scopo di disciplinare lo svolgimento dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali in scadenza. Il presente regolamento è valido per l’assemblea di rinnovo delle cariche dell’anno 2021 e tiene conto:

  • Dei principi di democraticità e delle disposizioni dello Statuto approvato nell’ottobre 2020;
  • Delle disposizioni e delle buone pratiche di prudenza e precauzione determinate dall’emergenza sanitaria a seguito della pandemia COVID-19.

L’applicazione delle norme stabilite dal presente regolamento è subordinata all’effettiva possibilità di svolgere l’Assemblea e la votazione nelle modalità qui previste nel rispetto delle normative emesse dalle autorità nazionali e locali per la prevenzione della diffusione del virus COVID-19 nel momento dell’Assemblea. In caso contrario, ad esempio se vi fossero limitazioni agli spostamenti tra comuni e regioni italiane, l’Assemblea di rinnovo sarà rinviata al momento in cui sarà possibile esercitare il voto in conformità al presente regolamento.

Premessa

In considerazione della situazione pandemica l’Assemblea si svolgerà in modalità mista presenziale e in videoconferenza, mentre le operazioni di voto saranno svolte con l’utilizzo del voto in presenza e del voto per corrispondenza ove previsto dallo Statuto.

L’accesso dei soci alla sede dell’assemblea è subordinato alla piena aderenza del socio alle vigenti norme di prevenzione anti-covid (mascherina, igienizzazione delle mani …).

Per le operazioni di voto è previsto un lasso di tempo ampio in modo da permettere a tutti i soci di esprimere il proprio voto evitando assembramenti.

articolo 1. – convocazione

L’Assemblea per il rinnovo delle cariche è convocata dal Presidente a seguito di delibera del Consiglio Direttivo. L’adunanza dovrà tenersi entro quattro mesi dalla data di approvazione del regolamento.  

La convocazione avviene per mezzo della Posta Elettronica, è pubblicata sul numero di maggio della rivista, è messa in evidenza sul sito ed è esposta presso la sede sociale almeno dieci giorni prima dell’adunanza. La comunicazione sarà inviata anche a mezzo posta ordinaria ai soci che non hanno fornito un indirizzo email.

La convocazione indica il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione e l’orario di inizio e fine delle operazioni di voto, l’adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione. L’indicazione dell’orario è basata sul fuso orario del luogo in cui si svolge fisicamente l’assemblea.

La convocazione riporta anche le istruzioni per l’accesso all’assemblea in videoconferenza.

articolo 2. – COMPOSIZIONE

L’Assemblea si compone di tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

A norma dello Statuto, hanno diritto di voto solo i soci che sono stati ammessi all’Associazione dal Consiglio di Amministrazione e che hanno presentato domanda di ammissione almeno tre mesi prima della data dell’Assemblea.

La morosità dei soci si concretizza con il mancato rinnovo della quota associativa entro il mese di marzo di ogni anno e non richiede espressa comunicazione da parte dell’Associazione, né ammette l’esercizio del diritto di appello agli organi di competenza. Il socio decaduto per morosità può regolarizzare la propria posizione entro l’anno solare, scaduto questo termine potrà aderire nuovamente all’associazione ai sensi dell’Art.6 dello Statuto.

soci persona fisica

I soci persona fisica partecipano all’Assemblea personalmente o per il tramite di un altro socio munito di delega. Ciascun socio può ricevere una sola delega. La delega deve essere redatta in forma scritta, firmata e corredata di copia di un documento di identità del delegante.

soci enti

I soci enti e i Circoli Trentini partecipano all’Assemblea attraverso la persona del legale rappresentante o di un suo delegato munito di delega scritta, firmata e corredata di copia di un documento di identità del delegante. Ciascun delegato può rappresentare un solo ente.

enti fondatori e sostenitori

Gli enti fondatori e sostenitori partecipano, senza diritto di voto, all’Assemblea attraverso la persona del legale rappresentante o di un suo delegato. Gli enti fondatori e sostenitori possono prendere la parola durante l’Assemblea e i loro interventi sono annotati a verbale.

Gli enti fondatori e sostenitori possono deliberare, all’inizio di ogni triennio di consiliatura o al momento dell’ammissione come enti sostenitori, il pagamento della quota sociale a favore di uno o più soci. L’elenco dei soci la cui quota sociale viene pagata dall’ente sostenitore andrà indicato all’amministrazione dell’Associazione. Se tra le persone indicate dagli enti sostenitori vi fossero persone che non sono ancora socie dell’Associazione, queste dovranno presentare singolarmente domanda di ammissione all’associazione nei modi stabiliti all’art.6 dello statuto e delle rispettive norme di regolamento.

trentini benemeriti e trentini ad honorem

Le persone insignite di titoli onorifici dell’Associazione possono partecipare all’assemblea in qualità di ospiti senza diritto di voto e di parola.

personale dell’associazione

Il personale dell’associazione riceve la convocazione per l’Assemblea e vi partecipa senza diritto di voto.

ARTICOLO 3. PARTECIPAZIONE IN VIDEOCONFERENZA

Limitatamente ai soci residenti all’estero e fuori dalla Provincia Autonoma di Trento e a condizione che vi siano le condizioni tecniche per l’effettivo esercizio dei diritti di partecipazione e di voto, sono ammesse la partecipazione all’Assemblea in videoconferenza e il voto per corrispondenza.

Le modalità di accesso all’assemblea in videoconferenza sono specificate nella convocazione, dove saranno indicate le procedure di accreditamento e di accesso all’Assemblea. L’accesso all’Assemblea in videoconferenza deve essere prenotato anticipatamente secondo le modalità stabilite nella lettera di convocazione.

ARTICOLO 4. DELEGA TRA SOCI

A norma dello Statuto vigente art.12 è ammessa la delega tra soci nel limite di una delega per ciascun socio. La delega deve essere redatta in forma scritta, firmata dal delegante e accompagnata da copia di un documento di identità del delegante.

ARTICOLO 5. Elezione delle cariche sociali

 

L’Assemblea, in occasione del rinnovo degli organi sociali, elegge:

  • Da 11 a 13 consiglieri, secondo quanto preventivamente deliberato dall’Assemblea;
  • 3 Probiviri.

Le candidature sono fatte pervenire alla Giunta entro il 31/05/2021. Nessun Socio può essere candidato contemporaneamente a più di una carica o organo sociale. Possono presentare la candidatura tutti i soci maggiorenni in regola con la quota sociale, indipendentemente dall’anzianità associativa.

Ciascun socio può presentare la propria candidatura. La candidatura va presentata entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo attraverso l’invio di una comunicazione scritta alla sede dell’Associazione, la comunicazione può avvenire anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Tutti i candidati saranno inseriti in un’unica lista. I nominativi saranno riportati in ordine alfabetico.

Qualora il numero dei candidati sia superiore al numero dei componenti i vari organi statutari, le votazioni si svolgono a scrutinio segreto, su schede predisposte recanti l’indicazione delle cariche da coprire e il nominativo dei candidati. In tal caso ad ogni socio partecipante all’Assemblea sarà consegnata una scheda, su cui potrà barrare – per il Consiglio di Amministrazione - il nominativo di un numero di candidati elencati non superiore a 2/3 dei posti da coprire. Nel caso dell’elezione dei Probiviri potrà barrare il nominativo di un numero di candidati elencati pari a quello dei posti da coprire.

Per l'elezione degli organi statutari il Presidente nomina una commissione elettorale di tre soci ordinari, uno dei quali membro della Giunta esecutiva, con funzione di Presidente. La commissione elettorale provvede alla registrazione dei soci votanti, alla convalida delle deleghe e allo spoglio delle stesse.  

In considerazione dell’emergenza pandemica, allo scopo di consentire a tutti i soci l’esercizio del voto in condizioni di sicurezza si stabilisce che queste possano svolgersi nell’arco di almeno 6 ore al termine delle quali si procederà allo scrutinio dei voti.

Risultano eletti i candidati che abbiano ricevuto un numero maggiore di preferenze. Nel caso in cui due o più candidati ottengano lo stesso numero di voti, viene proclamato eletto quello con maggiore anzianità sociale e, in caso di ulteriore parità, con minore anzianità anagrafica.

La nomina ha decorrenza immediata.

ARTICOLO 6. VOTO per corrispondenza

Il voto per corrispondenza è ammesso per l’elezione delle cariche sociali limitatamente ai soci residenti all’estero e fuori dalla Provincia Autonoma di Trento siano essi enti, circoli o persone fisiche.

Il voto per corrispondenza viene esercitato mediante l’ausilio di apposita scheda, a mezzo di raccomandata a.r., da inviarsi presso la sede legale dell’Associazione, a cui deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno precedente la riunione assembleare. La tipologia di scheda viene inviata, per lettera o a mezzo di posta elettronica, a cura dell’Associazione, ai Circoli soci esteri ed ai soci residenti all’estero che intendono esercitare tale modalità di votazione.

La scheda elettiva, utilizzata per l’elezione degli organi sociali, sarà inviata ai soci esteri che ne fanno richiesta a partire dal giorno di chiusura delle candidature entro un giorno lavorativo dalla richiesta.

La suddetta scheda dovrà essere inserita in una busta bianca priva di alcun indirizzo, nominativo o segno distintivo idoneo ad identificare il soggetto votante. La busta bianca sarà inserita in un’ulteriore busta idonea alla spedizione postale.

La segreteria dell’Associazione conserva le buste contenenti le schede e le consegna alla commissione elettorale assieme all’elenco dei soci che hanno votato attraverso questa modalità. Al termine delle operazioni di voto in presenza, la commissione elettorale verifica l’idoneità dei voti pervenuti per corrispondenza, apre le buste contenenti le schede e inserisce le schede nell’urna.

In sede di verbale assembleare, sarà indicato il numero dei voti esercitati per corrispondenza.

Ci sono molti motivi e molti modi di cercare informazioni sulla storia della propria famiglia e dei propri antenati italiani. La ricerca però deve sempre partire da un minimo di dati conosciuti come il cognome il nome, il paese e la data di nascita. Più dati si hanno più possibilità ci sono di trovare documenti e nuove informazioni.

Prima di iniziare la ricerca è opportuno fare un inventario delle notizie già conosciute sul proprio antenato italiano:

  • Riferimenti anagrafici: nome e cognome? o solo il cognome? o solo il nome?
  • Riferimenti geografici: da dove proveniva? So il paese, la provincia o la regione? Più vasta è la zona di ricerca più difficile è arrivare a un risultato.
  • Riferimenti di tempo: in quale periodo di tempo devo cercare? so la data di nascita esatta? o solo l’anno? conosco un intervallo di anni? Conosco altre date significative (matrimonio, morte, nascita dei figli…)?
  • Relazioni di parentela: conosco qualche parente come genitori, coniuge, figli? Che informazioni ho su di loro?

Per cominciare la ricerca bisogna andare sulle fonti documentali, queste possono essere digitali o cartacee. Le fonti cartacee richiedono l’accesso diretto agli archivi parrocchiali, dello Stato o degli archivi notarili, per questo si consiglia di iniziare con una ricerca delle fonti digitali, anche per restringere il campo della ricerca.

In Internet esiste grande disponibilità di siti web che trattano il tema della genealogia e sono ricchi di dati e documenti, anche il Trentino si è attrezzato in questo senso.

È stato fatto un lavoro molto importante da parte dell’Archivio Diocesano Tridentino e l’Ufficio Emigrazione della Provincia Autonoma di Trento che ha messo a disposizione sul web l’archivio deiNati in Trentino tra il 1815 e il 1923”

Se vuoi altri suggerimenti o un aiuto per iniziare la tua ricerca contattaci alla seguente mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

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NOTA BENE: questo articolo fornisce solo indicazioni di carattere generale. Data la complessità della materia, i frequenti cambiamenti e la diversità delle situazioni individuali, si suggerisce caldamente di rivolgersi ad un Patronato o a un Commercialista esperto in rapporti con l’estero.

 

La “residenza fiscale” definisce il luogo in cui si pagano le tasse sui redditi. La residenza fiscale è indipendente dal luogo in cui i redditi sono percepiti.

Per definire la residenza fiscale di un soggetto si fa riferimento al “centro degli interessi vitali“ ossia per il fisco si è residenti dove si hanno la maggior parte degli interessi economici e familiari. Ad esempio: un lavoratore che passa periodi anche significativi di lavoro all’estero, ma che ha moglie, figli, casa, automobile e proprietà in Italia probabilmente ha anche il centro degli interessi vitali in Italia.

Lo Stato Italiano presume che chiunque abbia la residenza anagrafica in Italia sia anche fiscalmente residente in Italia, pertanto chi ha la residenza anagrafica in Italia dovrà dichiarare in Italia anche i redditi percepiti all’estero e versare il dovuto al fisco.

Chi non si iscrive all’AIRE è residente in Italia, il che comporta l’obbligo di pagare le imposte sui redditi in Italia (anche sui redditi prodotti all’estero) facendo la dichiarazione dei redditi e scontando dalle tasse dovute quanto eventualmente già versato all’estero (vedi DOPPIA IMPOSIZIONE).

Con l’iscrizione AIRE, il cittadino italiano dichiara di trasferire la propria residenza all’estero. In questo caso lo Stato italiano presume che anche la residenza fiscale sia trasferita all’estero. Gli iscritti AIRE devono dichiarare solo redditi e proprietà detenuti in Italia. Anche in questo caso si applicherebbero poi le norme sulla doppia imposizione.

 

 

ATTENZIONE! L’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli sull’effettiva corrispondenza tra residenza anagrafica e residenza fiscale.

 

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La legge sulla cittadinanza italiana n. 91 del 5 febbraio 1992 è fondata sul principio dell’uguaglianza fra l’uomo e la donna. Entrambi trasmettono la cittadinanza ai propri figli come previsto all’articolo 1.

Il principio di parità nella trasmissione della cittadinanza italiana è accettato anche per le persone nate prima dell'entrata in vigore di questa legge, come affermato dalla Corte Cosituzionale e dalla Corte di Cassazione. Tuttavìa, il principio di parità è negato dall'amministrazione italiana per i discendenti delle donne italiane che, sposando cittadini stranieri prima del 1948, hanno perso la cittadinanza italiana in base alla legge allora vigente. Per questo motivo, la cittadinanza italiana, per queste persone, può essere negata dai Consolati italiani e dal Ministero dell'Interno e invece riconosciuta dai giudici italiani.

Un approfondimento:

La legge precedente (legge 13 giugno 1920 n. 555) non riconosceva il principio di parità fra uomo e donna ed, anzi, prevedeva che fosse cittadino italiano normalmente solo il figlio di padre cittadino (art. 1). I figli nati da una cittadina italiana e da un cittadino straniero non potevano essere riconosciuti italiani, se la madre aveva acquisito la cittadinanza straniera con il matrimonio.

Solo nel 1983, la Corte Costituzionale dichiarò illegittima la legge per la parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano il figlio di madre che aveva perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con un cittadino straniero (sentenza n. 30 del 1983 documento pdf allegato) perché contrastante con il principio di uguaglianza previsto dalla Costituzione della Repubblica italiana.

Fu emanata la legge n. 123 del 21.4.1983 che, all’art. 5 prescriveva: E’ cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina. Nel caso di doppia cittadinanza, il figlio dovrà optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età”.

L’amministrazione dello Stato italiano ritiene che la sentenza e la legge seguente abbiano effetto solo dall’1 gennaio 1948, quando entrò in vigore la Costituzione (parere n. 105 del 15 aprile 1983 del Consiglio di Stato).

Per conseguenza, sono riconosciuti italiani i figli nati dopo l’1 gennaio 1948 da donne italiane divenute cittadine straniere per matrimonio con cittadini stranieri. Non sono invece riconosciuti italiani dall'amministrazione i figli nati in epoca precedente.

La Corte di Cassazione a sezioni unite, nel 2009, ha riconosciuto la cittadinanza italiana anche ai figli nati prima del 1948 (leggi la sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009 - documento pdf allegato).

E’ in corso un procedimento legislativo alla Camera dei Deputati per riformare la legge sulla cittadinanza n. 91/1992 in vari punti. Uno di questi è proprio la questione dei discendenti italiani in linea femminile, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione. Sono state presentate diverse proposte di emendamento che, tuttavìa, hanno trovato scarso appoggio fra i parlamentari italiani e finora non sono state approvate e incluse nel progetto di riforma in discussione alla Camera dei Deputati. Per questo l'Associazione Trentini nel Mondo è impegnata a sensibilizzare i parlamentari e invita tutti gli emigrati italiani e i loro discendenti a fare lo stesso anche con i deputati e senatori che rappresentano gli italiani all'estero.

Si possono seguire il procedimento di riforma alla Camera dei Deputati, le sedute e i documenti su cui stanno lavorando i legislatori dalla pagina internet del sito della Camera dei deputati: (sito web esterno, apre in una nuova finestra)

 

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